giovedì 31 ottobre 2013

L'E-COMMERCE

Parliamo oggi di un nuovo e sempre più diffuso metodo per fare impresa: IL COMMERCIO ELETTRONICO ovvero l'E-COMMERCE.

Questa tipologia di commercio altro non è che la vendita on line di beni materiali nei confronti dei consumatori finali - di fatto una tradizionale cessione di beni - nella quale è la fase contrattualistica ad essere attuata attraverso tecnologie informatiche.

L’azienda si dota di un sito web, sul quale espone il suo catalogo che chiunque nel mondo può consultare, e dalla consultazione chiunque può passare all’ordine, con contestuale pagamento.

La vendita on line è completa quando tutte le fasi della transazione avvengono on-line: offerta, ordine e pagamento. Trattandosi di cessione di beni materiali la consegna avviene ovviamente con i canali tradizionali, e cioè vettore, corriere, servizio postale, consegna diretta con mezzi propri. Il pagamento può essere richiesto con successivo bonifico o contrassegno postale, anziché avvenire al momento dell’ordine in via elettronica, e, in questo caso, l’operazione è tanto più assimilabile a una ordinaria vendita in cui solo l’ordine è on line.

In entrambe le situazioni, fiscalmente parlando, la transazione è classificata “vendita per corrispondenza” disciplinata dall’art. 22, comma 1, n. 1, del Decreto Iva 633/72 e assimilata al commercio al minuto. Come nel commercio al minuto, infatti, l’offerta è fatta al pubblico e vale in modo definitivo: il cliente che ordina e paga via web ha diritto a ricevere la merce, ovviamente secondo le condizioni previste nell’offerta, chiunque esso sia e ovunque abbia sede.

Negozio virtuale

L’apertura dell’ e-commerce costituisce apertura di una attività di vendita al minuto che avviene in un negozio virtuale. L’azienda deve attivare gli adempimenti specificamente previsti per il commercio al minuto, salvo che non disponga già di uno o più punti vendita e che quindi non abbia già predisposta la propria contabilità all’uopo.

Ma vediamo tutti gli adempimenti necessari per aprire un negozio virtuale:

Adempimenti Agenzia Entrate
1.1. Modello Inizio Attività
Per avviare un’attività di e-commerce è necessario procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica).
Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico. All’interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati:
A. Indirizzo del sito Web
Se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, è necessario indicare l’indirizzo del sito Web.
  • Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo.
  • Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
B. Internet Service Provider
  • Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
    L’ulteriore casella “Cessazione attività di Commercio Elettronico” dovrà essere selezionata
    quando il contribuente cesserà l’attività di e-commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini IVA. 

    1.2 Archivio VIES
    L’art. 35 D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio VIES.
    VIES è un archivio informatico – consultabile tramite internet – che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall’Italia o da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie.
    Per i soggetti che iniziano l’attività – e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) – è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto di tali operazioni.
    Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso.L’autorizzazione si intende accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, slavo che entro i 30 giorni venga emanato da parte dell’Agenzia un provvedimento di diniego dell’autorizzazione.
    Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie.
    L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà
    essere revocata in qualsiasi momento.
2. Adempimenti Registro imprese

E’ necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con Modello I1 (imprese individuali) o S2 (società) -
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Solo successivamente alla presentazione del Mod. Com6Bis si procede con l’attivazione della posizione mediante presentazione del Mod. I2 (impresa individuale) o S5 (società).
Al momento dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza. 

3. Adempimenti Inps ed Inail

Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione Unica.
Invece, all’assicurazione INAIL sono tenuti solo i soggetti che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

4. Adempimenti comunali

In base al disposto dell’art. 68 D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività, alla presentazione al Comune nell’ambito del quale è stabilita la propria sede legale del modello di comunicazione denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ad efficacia immediata (contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali).

5. Adempimenti amministrativi

5.1. Indicazioni obbligatorie all’interno del sito Web
L’articolo 35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA.
L’omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83.

In ogni caso occorre presentare al comune ove è situata la sede dell’attività la preventiva comunicazione di inizio attività, indicando la persona fisica preposta, che può essere lo stesso imprenditore, o l’amministratore della società, o altra persona, e il settore merceologico in cui opera.


Il sito web o la titolarità del contratto con un portale deve appartenere all’imprenditore che effettivamente svolge l’attività di vendita, non è ammesso il ricorso ad una società di sola interfaccia. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al comune senza che sia intervenuto diniego, si può procedere ad avviare l’e-commerce.

                                                                   E-commerce e Iva

Il venditore ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, in un apposito “registro dei corrispettivi”, entro il giorno non festivo successivo. Alla scadenza mensile o trimestrale del pagamento dell’imposta occorre scorporare l’Iva dal totale dei corrispettivi annotati e sommarla all’Iva dovuta per le altre operazioni normalmente fatturate.

Non vi è obbligo di certificazione degli incassi e pertanto non deve essere emesso né scontrino fiscale, né ricevuta fiscale. Le vendite on line non sono soggette neppure all’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. (A meno che non si tratti di commercio elettronico diretto. Vedremo in seguito la differenza)

Il registro degli acquisti è unico ai fini Iva, qualsiasi scelta di suddivisione o numerazione particolare delle fatture in entrata è legata solo ad esigenze di rilevazioni statistiche interne all’azienda.

                                               E-commerce con l’Ue e con i paesi terzi
Una volta che l’azienda si è collocata sul web, le transazioni sono aperte ai consumatori di tutti i paesi, nazionali, comunitari, e-xtracomunitari. Se l’impresa non ha posto restrizioni alle operazioni con l’estero, al ricevimento dell’ordine e contestuale pagamento del bene più le spese di trasporto, l’operazione è conclusa, al venditore non resta che l’obbligo di consegnare la merce al cliente ovunque sia localizzato, in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo.

Occorre quindi individuare la territorialità dell’operazione per applicare la corretta normativa fiscale, che coinvolge, oltre che l’Iva, i diritti e dazi doganali ove previsti. La cessione a soggetti nazionali (siano essi imprenditori o privati) va assoggettata all’aliquota Iva prevista per il particolare bene ceduto. La cessione a un cliente residente in uno stato extra-Ue configura una esportazione: l’operazione è non imponibile, scatta l’obbligo di emissione della fattura e relativi adempimenti doganali. Occorre predisporre la dichiarazione di esportazione su una copia della quale la dogana di transito dovrà apporre il visto di uscita. In genere lo spedizioniere che si occupa del trasporto cura gli adempimenti di esportazione.
La cessione ad un cliente residente in uno stato comunitario soggetto a Iva nel suo paese da luogo all’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.41, comma 1, lettera b), del Dpr 633/72. Sarà l’acquirente, nel suo paese, a versare l’Iva a mezzo del meccanismo del reverse charge. Il venditore deve acquisire la corretta denominazione del cliente e la sua partita Iva e compilare, con cadenza mensile o trimestrale a seconda delle soglie di anno in anno previste, il modello Intrastat da inviare on line alla sua dogana di competenza, e in cui deve riepilogare tutte le transazioni compiute verso tutti i paesi membri dell’Ue. La situazione si complica nel caso di cessione a un cliente residente in uno stato comunitario soggetto privato. Trattandosi di un privato il versamento dell’Iva fa sempre capo al venditore, sia essa dovuta in Italia o nel singolo paese di destinazione.

Ma Quanto costa tutto questo?
Richiedere la partita IVA non ha alcun costo. L'iscrizione alla camera di commercio costa circa 80,00 euro/anno.
I contributi da versare all’INPS sono circa il 20% del reddito dichiarato, fino a 43.042 euro, ma c’è un minimo da versare: il minimale previsto per l’anno 2013 per i commercianti è di € 3.361,41 (pari a € 280,12 mensili).
Sulla parte eccedente i € 45.530,00 si versa il 22,84%.


Commercio elettronico diretto e Commercio elettronico indiretto: quali sono le differenze?

Per commercio elettronico diretto si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

IVA nel commercio elettronico diretto

Se a vendere è un’azienda italiana, indipendentemente dal fatto che l’operazione si qualifichi quale cessione di beni o prestazione di servizi, si tratta sempre di un’operazione imponibile ai fini IVA.
Secondo la legge, operazioni di commercio elettronico diretto, non possono considerarsi esonerate dall’obbligo di fatturazione.
Ad ogni modo, se risulta evidente che le operazioni di commercio elettronico diretto non rientrano nella previsione applicativa dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 quando sono effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sembra invece naturale la loro inclusione nel predetto articolo nel caso in cui le stesse siano effettuate nei confronti di privati consumatori. Vista infatti la locuzione ampia ed onnicomprensiva dell’art. 22 «commercio al minuto e attività assimilate», sembra chiara l’intenzione del legislatore di liberare  dal pesante obbligo della fatturazione tutte le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.

Per commercio elettronico indiretto si intendono le operazioni di vendita di beni materiali in quanto la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

IVA nel commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

giovedì 24 ottobre 2013

LO SPESOMETRO

LO SPESOMETRO...

Manca meno di un mese alla scadenza ed oggi parliamo del famoso e chiaccherato SPESOMETRO..

Ebbene il 12 Novembre si avvicina ed i soggetti mensili si apprestano a presentare il nuovo modello di comunicazione polivalente, approvato con provvedimento direttoriale lo scorso 2 agosto, seguiti poi il 21 Novembre da tutti gli altri soggetti.
Ma facciamo un breve e “succoso” sunto di chi, quando e come deve presentare questa comunicazione...

Il nuovo spesometro polivalente congloberà al suo interno varie comunicazioni che prima dovevano essere presentate separatamente ovvero:

  • La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
  • La comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti
  • La comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San marino
  • La comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata (black list)

e dovrà essere presentato da:

TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA CHE ABBIANO EFFTTUATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO:


1) operazioni rilevanti IVA nel periodo di riferimento ( tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti)







documentate da fattura qualsialsi importo




non documentate da fattura sopra i 3600 €











2) operazioni legate al turismo effettuate in contanti superiori a 1000 € fino ad € 15000







3) registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino







si va a sostitutire la comunicazione cartacea inviata all'agenzia entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura, dove si indicava l'avvenuta registrazione di quest'ultima sia nel registro acquisti che nel registro vendite







4) operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate noi confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi con regime fiscale privilegiato (black list)







vanno indicate solamente le operazioni di importo superiore ad € 500,00 e si va a sostituire il vecchio modello black list.
La scadenza rimane comunque mensile o trimestrale ma a cambiare è appunto il modello







5) attività di locazione/noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli...)


Per quanto riguarda i primi due punti, il contribuente ha l'OBBLIGO di presentare la comunicazione in questione, mentre per quanto concerne gli ultimi 3, fino a fine 2013 il soggetto ha FACOLTA' di optare per il modello polivalente; ovvero fino al 31/12/13 esso potrebbe optare ancora per i singoli modelli.

I SOGGETTI ESENTI DA TALE ADEMPIMENTO SONO:

1) Chi effettua operazioni BtoC (senza emissione di fatture) per un importo unitario non infriore a 3600 € al lordo di iva pagati con carte di credito, di debito o preparagate







2) chi ha optato per il regime dei Minimi










3) Stato, regioni, provincie, comuni ed altri organismi di diritto pubblico








4) chi effettua importazioni, esportazioni, (quindi che hanno già presentato il modello INTRASTAT), cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici in paesi black list


ULTERIORI PECULIARITA' SALIENTI..

La comunicazione può essere compilata in forma aggregata o in forma analitica
Per le operazioni con San Marino e per le operazioni legate al turismo non è possibile optare per la forma aggregata
Può essere scelta e seguita solo una modalità di compilazione O analitica O aggregata
Se si sceglie di presentare la comunicazione per gli scambi black list o san marino va indicato il mese o il trimestre di riferimento nel Frontespizio
Per gli scambi con San marino va presentata autonomamanete (senza altri dati all'interno) QUADRO SE


TERMINI DI PRESENTAZIONE






Per il 2012 Contribuenti mensili 12/11/13

Altri contribuenti 21/11/13
Per il 2013 Contribuenti mensili 10/04/14

Altri contribuenti 20/04/14


IL MODELLO ANDRA' PRESENTATO PER VIA TELEMATICA..

1) direttamente dal contribuente;
2) tramite intermediari abilitati;

Per quanto concerne il primo punto, il contruibuente potrà avvalersi dei programmi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline qualora sussistano i relativi requisiti) oppure, come indicato nel secondo punto, tramite il proprio consulente o CAF.


Allo stato attuale della norma si può affermare quindi che, a titolo esemplificativo, un contribuente a regime mensile che effettua operazione black list, dovrebbe presentare dodici "mini spesometri" entro il mese successivo a quello di riferimento (scadenza tipica della comunicazione black list) e poi, un "Maxi spesometro" con il riepilogo delle operazioni totali alla data del 10 aprile.
Il tutto senza contare che se l'impresa stessa opera anche con San Marino, ogni mese dovrà inviare altrettanti mini-spesometri  San Marino..



























































mercoledì 23 ottobre 2013

QUANTO COSTA COSTITUIRE UNA SRL?

QUANTO COSTA COSTITUIRE UNA S.R.L?

Ad oggi, in Italia, abbiamo la possibilità di scegliere tra due tipologie di società a responsabilità limitata: quella comune ovvero la tipica S.R.L. e la società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S). Prima dell'entrata in vigore del Dl lavoro 76/2013 , un'ulteriore tipologia di s.r.l. a basso costo, era costituita dalla società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.R.L.C.R.) restata in vita però solo pochi mesi e conglobata ora all'interno della S.R.L.S.
Entrambe sono dei soggetti giuridici che godono della responsabilità limitata ovvero, per le obbligazioni sociali, si risponde con il capitale della società e non con il patrimonio personale dei soci ma andiamo ad analizzare i vari cambiamenti che sono stati apportati.
La S.r.l.s. è stata introdotta con il Decreto Monti sulle liberalizzazioni a la sua peculiarità riguarda il capitale sociale: quest'ultimo deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore ai 10.000.
Inizialmente (ante Dl lavoro 76/2013) poteva essere costituita solamente da persone con età inferiore a 35 anni e l'organo amministrativo non poteva essere rappresentato da non soci.
Ora questo limite (che non persisteva invece nella S.r.l.c.r.) è stato abolito dall'art. 9 commi 13,14 e 15 del Dl 76/2013 dando quindi vita ad un'unica alternativa alla comune s.r.l..
Il “pregio” della s.r.l.s è la sua pressoché totale gratuità: se infatti per costituirla si utilizza il fac-simile standard indicato nel decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, “l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e segreteria e non sono dovuti onorari notarili” (art. 3 co. 3 Dl 1/2012). Il compenso notarile resta invece dovuto se si deborda dall'atto costitutivo standard e si confezione la S.r.l.s. su “misura” (nota 43644 del 10 dicembre 2012 del ministero della Giustizia).
Resta fermo che l'atto costituivo debba indicare, oltre alle generalità dei soci:
  • la denominazione sociale, la quale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata
  • l'ammontare del capitale, il quale deve essere conferito interamente in denaro e versato nelle mani dei componenti l'organo amministrativo (in sostanza non si depositano i “decimi” in banca).
Uno dei principali problemi che gli esperti indicano in relazione e questa tipologia di società è l'accesso al credito: difficile ipotizzare che le banche concedano grandi finanziamenti ad aziende con requisiti di capitale minimi.
Per gli imprenditori under 35, però, potrebbe esserci in vista la possibilità di ottenere credito a condizioni agevolate.
Lo prevede il comma 4 bis dell'art. 44 della legge 7 agosto 2012, n. 134 secondo cui il Ministero dell'Economia si impegna a promuovere un accordo con l'associazione banche italiane, “per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriali attraverso la costituzione di S.r.l a basso capitale”.

Ma vediamo quanto può costare costituire una o l'altra fattispecie di società..

COSTI DI COSTITUZIONE SRL ES. CAPITALE SOCIALE 15.000 € (*)

COSTO


NOTAIO (*) € 1.259,00
Costi medi notarili per la costituzione di una società di capitali
DIRITTO ANNUALE CCIAA € 200,00
VERSAMENTO DEL 25% SUL CAPITALE SOCIALE (*) € 3.750,00
con capitale fino a € 13.950 € 1.124,00
DIRITTO DI SEGRETERIA € 90,00
con capitale fino a € 23.250 € 1.259,00
IMPOSTA DI REGISTRO € 168,00
con capitale fino a € 37.200 € 1.397,00
IMPOSTA DI BOLLO € 156,00
con capitale fino a € 55.800 € 1.532,00
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI € 309,87
con capitale fino a € 186.000 € 2.048,00
TOTALE € 5.932,87
con capitale fino a € 200.000 € 2.150,00

ES. CAPITALE SOCIALE
1000,00 (*)
COSTI DI COSTITUZIONE SRLS

COSTO
NOTAIO € 0,00
DIRITTO ANNUALE CCIAA € 200,00
IL CAPITALE VA INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO (*) € 1.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,00
IMPOSTA DI REGISTRO € 168,00
IMPOSTA DI BOLLO € 0,00
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI € 309,87


TOTALE € 1.677,87


La società a responsabilità limitata semplificata è più economica a livello costitutivo in quanto esente da imposta di bollo, diritti di segreteria ed oneri notarili.
Sono in ogni caso dovuti, una volta avviata l'attività, i contributi INPS, i versamenti INAIL, i bolli per i libri sociali e contabili obbligatori, gli oneri riguardanti il deposito del bilancio e i diritti CCIAA.
Con norma di chiusura il Dl 76/2013 dispone che le S.r.l.c.r. finora registrate al registro delle imprese sono automaticamente riqualificate come S.r.l.s.

martedì 22 ottobre 2013

“MORTA UNA TASSA...SE NE FA UN'ALTRA”

MORTA UNA TASSA...SE NE FA UN'ALTRA”


Non c'è tempo per rilassarsi...il portafogli degli italiani aveva fatto un sospiro di sollievo con l'approvazione del decreto legge sull'abolizione dell'Imu ma, da gennaio, si ritroverà a fare i conti con l'arrivo della nuova Service Tax, l'imposta sui rifiuti confermata e con la Legge di Stabilità alla quale viene attribuito il nome di TRISE.
Inizialmente chiamata Taser (denominazione delle pistole elettriche utilizzate in alcuni Paesi dalle donne contro i molestatori) ma subito poi rinominata Service Tax, la nuova tassa prevista dal Governo, si accinge a dare una bella scossa ai contribuenti proprietari di immobili ed affittuari.
Sarà gestita direttamente dai Comuni, che ne decideranno aliquote e regolamenti e sarà costituita da due componenti: la Tari e la Tasi.
La prime di esse, ovvero la Tari, sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sostituirà dunque la Tares e seguirà lo stesso principio: non sarà necessario produrre effettivamente rifiuti, ma sarà sufficiente la semplice predisposizione di un locale a produrne.
Nel caso di abitazioni private, sarà l'occupante, proprietario o affittuario ad accollarsi l'intero onere.
La seconda componente invece, la Tasi, servirà a sostenere le spese comunali per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili (manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, cura dei parchi e così via...).
In questo caso il pagamento dell'imposta sarà suddiviso tra proprietario e l'eventuale affittuario.
Ecco quindi che Imu e Tares sembrano sparire ma in realtà si ripresentano unificate, pronte ad incidere, questa volta, non solo sui proprietari ma anche sugli utilizzatori dell'immobile stesso.

lunedì 21 ottobre 2013

I VOUCHER INPS PER IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO

I VOUCHER INPS PER IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO

La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Ma facciamo un passo indietro ed andiamo a vedere cos'è il lavoro occasionale di tipo accessorio. Quest'ultimo è una modalità di prestazione lavorativa non riconducibile ad un contratto di lavoro in quanto svolta in modo saltuario.

I soggetti tra i quali intercorre la prestazione di lavoro occasionale sono due: i committenti ovvero chi commissiona il lavoro ed il prestatore ovvero chi effettua la prestazione.
 
COMMITTENTI PRESTATORI
famiglie pensionati
enti senza scopo di lucro, soggetti non imprenditori studenti nei periodi di vacanza ovvero giovani tra i 16 e i 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di qualsialsi ordine e grado che prestino il proporio lavoro nei periodi delle vacanze natalizie (1° dicembre – 10 gennaio), della vacanze pasquali e delle vacanza estive (1° giugno – 30 settembre) oppure i sabati o le domeniche oltre che nei periodi compatibili con gli impegni scolastici (gli studenti universitari possono svolgere lavoro occasonale in ogni periodo dell'anno)
imprese familiari percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassaintegrati, titolari di indennità di discoccupazione)
imprenditori di tutti i settori lavoreatori part-time
committenti pubblici prestatori extracomunitari purchè in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgmento dell'attività lavorativa


 Le attività lavorative che possono essere svolte si estendono a tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Ma ora andiamo ad approfondire il sistema dei “buoni” e vediamo come funziona..

Il pagamento delle prestazioni suddette (occasionali di tipo accessorio) viene attraverso il meccanismo del “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto di un voucher da 10,00 € sarà quindi di 7,50 € e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione.

Se, ad esempio, volessimo corrispondere ad un prestatore per il suo lavoro di ore 8 un totale netto di 60 €, dovremmo consegnargli 8 buoni da 10 € che al committente costeranno quindi 80 €.

Sono, inoltre, disponibili buoni “multipli”, del valore di 50 euro equivalente a 5 buoni non separabili oppure un buono di 20 euro pari a 2 buoni non separabili fino ad una valore non separabile di € 500

La tabella seguente va a riassumere brevemente il trattamento economico totale che può essere corrisposto tramite questa procedura:

TRATTAMENTO ECONOMICO
Regola generale I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5000€ netti (6666€ lordi) per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (per ogni committtente non si possono superare i 2000€ netti ovvero 2666€ lordi)
Percettori di misure di sostegno al reddito Non possono superare il limite economico di 3000€ nette per anno solare (4000€lordi)


Il committente avrà l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso committente.
L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Ma io committente mi chiedo, dove posso trovare questi Voucher? Devo adempiere a qualche obbligo di comunicazione prima di “ingaggiare” il mio prestatore?

Per rispondere a tali domande vi propongo delle tabelle riassuntive...

 
DOVE ACQUISTARE I VOUCHER
Distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS in questo caso il committente dovrà versare su un apposito conto corrente postale l'importo totale dei buoni che intende prelevare (dopo averne controllato la disponibilità presso la sede del ritiro)
Modalità di acquisto telematico bisogna accedere al sito www.inps.it, nella sezione Servizi on-line/per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/accesso ai servizi. Il versamento per l'acquisto può essere fatto anche tramite pagamento on-line.
Aquisto presso rivenditori di generi di monopolio autorizzati il committente può recarsi presso un tabaccaio autorizzato presentando il proprio codice fiscale o la carta di indentità elettronica. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1000 € di buoni o, nello stesso giorno, fino a 2000€ (verrà pagata una commissione di 1€ al tabaccaio per il servizio)
Presso gli sportelli bancari Presentando sempre il documento di cui sopra, per l'acquisto dei voucher è dovuta una commissione di 1 € per operazione e possono essere acquistati fino ad € 5000 di buoni lavoro in una sola operazione.
Uffici postali Presentando il documento di cui sopra oppure comunicando la P.iva della società. Per l'acquisto è prevista una commissione di € 2,5 +IVA. Limite giornaliero di acquisto € 5000.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Prima dell'inizio della prestazione (anche il giorno stesso) Deve comunicare all'INPS tramite Call center oppure tramite il sito o ancora recandosi presso la sede INPS i propri dati nonché i dati del prestatore ed il periodo di effettiva prestazione dell'attività
La comunicazione è obbligatoria e necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi


Una volta portata a termine la prestazione, il lavoratore potrà incassare la somma netta dei voucher presso lo stesso soggetto che ha erogato il voucher al committente:
  • se il voucher è stato acquistato presso le sedi INPS, il prestatore avrà tempo 24 mesi per incassarlo presso tutti gli uffici postali nazionali
  • se il voucher è stato emesso da rivenditori di generi di monopolio autorizzati, possono essere riscossi nella relativa “rete tabaccai” del secondo giorno successivo alla fine della prestazione
  • se il voucher è stato emesso telematicamente la riscossione può avvenire tramite INPS card o bonifico
  • i voucher acquistati presso sportelli bancari possono essere riscossi, dopo 24 ore dal termine della prestazione, presso lo stesso circuito bancario
  • Presso gli uffici postali è possibile riscuotere i buoni a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dall'emissione.

venerdì 18 ottobre 2013

Il regime dei minimi..

IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Hai una buona idea e vuoi metterti in propio? Sei sulla buona strada per diventare imprenditore...
Se pensi di farlo da solo e senza l'aiuto di collaboratori o personale dipendente, allora puoi avviare un'attività avvalendoti del regime dei minimi..... In questo post vi spiegherò quali sono i punti caratteristici di questo regime agevolato, i vari adempimenti nonchè i vantaggi e gli svantaggi che esso comporta....

Partiamo dal capire cosè esattamente il "regime dei minimi" e chi può accedervi...

Il regime dei minimi è un regime agevolato che permette a giovani fino ai 35 anni di età che vogliono aprire la partita iva, di usufruire di vantagi fiscali quali:

- esenzione dal pagamento dell'iva;
- esenzione dalla ritenuta d'acconto;
- esonero dall'obbligo di registrare le scritture contabili;
- esenzione dagli studi di settore;

Gli adempimenti che restano obbligatori sono:
- pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5% del fatturato (non quindi su l'utile ma sui ricavi al lordo dei costi) a fine anno
- iscrizione e pagamento dei contributi INPS
- certificazione dei corrispettivi 
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisti e di vendita e delle bolle doganali 

Chi può accedervi?
Possono optare per il regime in questione coloro che:
- non abbiano raggiunto il 35esimo anno di età;
- che non superino un fatturato di 30.000 € annui;
- che non avessero già esercitato nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare (possono optarvi invece i soci amministratori di s.r.l purchè non trasperenti e che non abbiano percepito compensi; non possono optarvi soci di società di persone)
- che non effettuino cessioni all'esportazione;
- che non acquistino beni strumentali per un importo superiore a 15.000€
- che non abbiano personale alle dipendenze o collaboratori

Vediamo passo passo come aprire la p.iva con questo regime:
1) Si dovrà richiedere l'apertura della p.iva all'agenzia delle entrate compilando il modello di inizio attività AA9/10 per imprese individuali e lavoratori autonomi, e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività;
2) Il modello deve contenere i dati identificativi del soggetto, i dati dell'attività svolta, il codice ATECO e soprattutto bisognerà barrare l'apposita casellina "contribuenti minimi".
3) Dovrà essere presentata la comunicazione INPS e INAIL e la copertura delle posizioni contributiva (modello ARCO)
4) tutti i suddetti modelli andranno inviati telematicamente tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) effettuata dal sito del Registro delle Imprese (per questo passaggio si necessita di un'intermediario abilitato alla trasmissione dei dati)

Altre note finali....

Costi a dedubilità limitata: 
- spese auto : deducibili al 50%
- spese telefoniche: deducibili al 50%

Durata del regime:
5 anni e, se al termine di questo periodo,  non si sono ancora raggiunti i 35 anni di età si può prolungare la permanenza fino al loro compimento 

L'IVA rimane indetraibile per la natura stessa del regime. Come non si va a versare l'IVA sulle vendite non ci si detrae nemmeno quella sugli acquisti..
Per ciò se la fattura per la prestazione o per la cessione del bene supera i 77,47€ bisognerà applicarvi una marca da bollo da €2,00

Quando non risulta vantaggioso?
 
Ma non sempre il regime dei minimi può risultare vantaggioso, in particolare per i contribuenti che tramite la propria dichiarazione scaricano molti costi ( esempio ristrutturazioni edilizie o interessi del mutuo o ancora spese mediche) oppure che abbiano familiari a carico.. Ecco che queste spese non sarebbero detraibili e si rischierebbe quindi di avere uno svantaggio rispetto ad un regime ordinario..






giovedì 17 ottobre 2013

SPESE DI RAPPRESENTANZA, VITTO E ALLOGGIO

                                 SPESE DI RAPPRESENTANZA , VITTO E ALLOGGIO....

Oggi parleremo delle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio che tanta confusione creano nel momento in cui si riceve la fattura del ristorante piuttosto che dell'albergo, ritrovandosi a dover analizzare una serie di elementi che porteranno poi a classificarle in un modo oppure nell'altro...
In questo post vi propongo un semplice schema sperando di rendere più comprensibile e semplice l'individuazione ed il riconoscimento di queste spese...


 
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DETRAZIONE IVA

PER CONTO PROPRIO PER DIPENDENTI AMMINISTRATORI SOCI PER CONGRESSI E FIERE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE 100% 100% 100% 100% 100%
PROFESSIONISTA 100% 100% 100% 100% 100%
SOCIETA' DI PERSONE 100% 100% 100% 100% 100%
SOCIETA' DI CAPITALI 100% 100% 100% 100% 100%
SOGGETTI REGIME DEI MINIMI 0% 0% 0% 0% 0%
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEDUZIONE DEI COSTI DAL REDDITO
IMPRENDITORE INDIVIDUALE 75% Se all'interno del comune 75%, al di fuori del comune 100% nel lime di € 180,76, all'estero 100% nel limite di € 258,23 (*)

100%
PROFESSIONISTA il monior importo tra il 75% del costo ed il 2% dei compensi percepiti nell'anno Vedi impr. Individuale riquadro sopra (*)

il 50% del 75% del costo ovvero il 37,5% del costo
SOCIETA' DI PERSONE
Vedi impr. Individuale riquadro sopra (*) Vedi impr. individuale (*) per soci non amministartori 75% Vedi impr. individuale (*)
SOCIETA' DI CAPITALI
Vedi impr. Individuale riquadro sopra (*) Vedi impr. individuale (*) per soci non amministartori 75% Vedi impr. individuale (*)
SOGGETTI REGIME DEI MINIMI 100%


100%
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUZIONE DEI COSTI DAL REDDITO






Per classificare una spesa come tale bisognerà prendere in considerazione vari elementi:






1) inerenza e congruità della spesa con l'attività
2) natura e e destinazione della spesa
3) volume dei ricavi






Tali spese diventano deducibili se di importo non superiore:






a) All'1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni
b) Allo 0,5% dei ricavi ed altri proventi eccendenti i 10 milioni e fino a 50 milioni
c) Allo 0,1% dei ricavi e proventi eccendenti i 50 milioni






Per i PROFESSIONISTI le spese di rappresentanza sono dedicibili nel limite dell'1% dei ricavi






Per quanto concerne la disciplina IVA le spese di rappresentanza hanno SEMPRE iva INDETRAIBILE






Se si tratta invece di OMAGGI l'iva è detraibile se questi non superano i 25,82 € Se l'omaggio supera l'importo di € 50,00 questo viene considerato spesa di rappresentanza. Se l'omaggio è inferiore ad € 50,00 il costo è interamente deducibile (iva indetraibile perchè > 25,82€)








Ricordo infine che, in ogni caso, per poter prendere in considerazione e registrare tali spese bisogna essere in possesso dell'adeguata documentazione, debitamente intestata alla società, all'imprenditore o al professionista.
Per i collaboratori/dipendenti, le loro generalità dovranno essere inserite in fattura o in una nota ad essa allegata  (per le spese di vitto e alloggio) mentre per quanto concerne le spese di rappresentanza l'Agenzia delle Entrate richiede oneri di rendicontazione meno stringenti, ritenendo sufficiente documentare la tipologia di destinatari delle spese.