venerdì 14 marzo 2014

Novità 730/2014


Stiamo entrando in campagna fiscale ed è arrivato il momento, anche per quest'anno, di preparare tutta la documentazione da portare al professionista / Caf / Sostituto d'imposta per la dichiarazione dei redditi...

Con il provvedimento 4866/2014 l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello 730/2014 relativo ai redditi 2013 nonchè le relative istruzioni.

Vediamo per prima cosa le tempistiche di consegna; il modello va presentato:

- entro il 30/04/2014 al sostituto d'imposta
- entro il 31/05/2014, al Caf/ Professionista abilitato

Da quest'anno, il modello 730 può essere utilizzato anche dai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendete/pensione in assenza, nel 2014, del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio

esempio: nel 2013 ero dipendete presso un'azienda dove ricevevo redditi da lavoro dipendente, nel 2014 vengo licenziato quindi effettivamente nel momento del rimborso non ho il sostituto (datore di lavoro) che mi effettua il conguaglio..
 - Fino al 2013 non avrei avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione con il modello 730
 - Da quest'anno posso usufruire comunque il modello 730/2014 indicando nella nuova casellina "730 senza sostituto" del FRONTESPIZIO la lettera A e barrando la casellina "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" posta affianco ai dati di chi deve effettuare il conguaglio (dati sostituto).

Ma vediamo anche tutte la altre novità introdotte da quest'anno....

1) FAMILIARI A CARICO: aumento delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico
- € 950 (in luogo di 800) per ciascun figlio
- € 1220 (in luogo di 900) per ciascun figlio < 3 anni
- € 400 (in luogo di 220) per figli con disabilità

è stata inserita poi una nuova casella dove si può indicare il numero di figli in affido preadottivo.

2) QUADRO A - TERRENI: 
- Soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP: avendo applicato l'IMU anche se solo per la seconda rata nel 2013 non scontano IRPEF
- Coltivatori diretti e IAP: l'IMU non era dovuta per il 2013 (tranne se versamento MINI-IMU) quindi scontano l'IRPEF (qualora non fosse stata versata la MINI - IMU)

3) QUADRO B - FABBRICATI:

- Abitazione principale: Non sconta IRPEF sia nel caso non fosse stata versata IMU (grazie ad una detrazione pari alla rendita che quindi va ad annullare quando eventualmente dovuto) sia nel caso fosse stata pagata l'IMU (anche MINI-IMU) in quando non concorre al reddito complessivo
- Fabbricati non locati: il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati all'interno dello stesso comune dove si ha l'abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile per il 50% .

A decorrere dal 2013 per i comuni ad alta densità abitativa e per quelli di cui aal'art 1 co. 1 DL 551/88 per quando concerne la cedolare secca è applicabile l'aliquota del 15% anzichè del 19%.
Per i canoni di locazione, la deduzione forfettaria passa al 5% (anzichè il 15%).

4) QUADRO C - REDDITI
- la casella "rientro in italia" è stata rinominata "casi particolari" ed è stato introdotto un nuovo codice (3) riservato ai casi in cui siano stato superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati.
- è stato rinumerato il rigo per le somme a titolo di  incremento produttività
- eliminata la sezione V
- eliminato il campo C15 sostituito dal rigo C14 dove indicare l'importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta (punto 137 mod. CUD 2014)

5) QUADRO D - ALTRI REDDITI
- al rigo D4 sono inseriti nuovi codici da inserire nella casella 1 "tipo di reddito" (cod. 8 per immobili all'estero non locati cod. 9 per i redditi diversi sui quali non è stata effettuata nessuna ritenuta)

6) QUADRO E - ONERI E SPESE
Nella sez. I (ora denominata "spese per le quali spetta la detrazione del 19% o 24%) si rileva l'eliminazione di alcuni righi, l'ampliamento dei righi generici "altre spese", eliminazione cod. 19 per le erogazioni liberali ai pariti politici sostituito con il cod. 42, introduzione di nuovi codici (es. 41 che permette una detrazione del 24% per le erogazioni liberali alle ONLUS)

Ma la sezione più gettona di quest'anno saranno le sezioni III A/C e IV ovvero quelle per le spese di ristrutturazione, per le detrazioni derivanti dall'arredo mobili e per interventi di risparmio energetico.

Sez. III A - Detrazione spese di ristrutturazione - 50% spesa massima 96.000 €
Periodo di competenza: vige il criterio di cassa ovvero l'agevolazione può essere richiesta solo per le spese sostenute nell'anno
Ambito soggettivo: può fruire della detrazione chi detiene l'immobile, sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale)
Ovviamente deve aver sostenuto le spese le quali vengono attestate da fatture e bonifici.

Sez. III C - Detrazioni arredo immobili ristrutturati
periodo: dal 06/06/2013 al 31/12/2014
misura: 50%
ammontare massimo: 10.000 € da ripartire in 10 quote annuali di pari importo

Sez. IV - Detrazione risparmio energetico
spese sostenute: dal 01/01 al 06/06/2013
misura: 55%
spese sostenute dal 06/06 al 31/12/2013
misura: 65%
Con la L. di stabilità è stata ulteriormente prorogata l'agevolazione al 65% fino al 31/12/2014 dopodiché nel 2015 quest'ultima ammonterà al 50%

nella casella "periodo 2013" andrà indicato il cod. 1 per le spese la cui detrazione ammonta al 55%, il codice 2 per quelle al 65%

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE
Il presente quadro consente di compensare in F24 il credito risultante dalla dichiarazione con l'IMU dovuta per il 2014 o per altre imposte (es. TASI)

Un'ultima novità introdotta con la L. di stabilità riguarda l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione:

L'agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF, ha introdotto una particolare procedura di controlli, anche documentali, che riguarderanno la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso > 4000 € anche se determinate da eccedenze di anni precedenti.

Una volta terminati i controlli sarà la stessa agenzia a procedere con l'erogazione dell'eventuale rimborso spettante.

Note: la procedura di rimborso tramite sostituto continua ad operare in presenza di eccedenze fiscali di importo superiore ad € 4000 ovvero per importi maggiori purché:
- non sia stato compilato il quadro familiari a carico
- non siano presenti richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni.