mercoledì 7 maggio 2014

Bonus 80 Euro - Decreto Renzi

AI DIPENDENTI IL CREDITO IN BUSTA PAGA A PARTIRE DA MAGGIO 2014

Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.
Chi beneficia del bonus – I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione
principale - fino a 26 mila euro, purché l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Importo del credito –Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all’importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
La tempistica per il 2014 – I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta – I soggetti titolari nel corso
dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
Cosa fare nel caso di credito non spettante – I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga.

Riepilogo schematico:

REDDITO COMPLESSIVO
CREDITO SPETTANTE

> € 8.000 ma < € 24.000
640
,00
> € 24.000 ma < € 26.000
640 x 26.000 – reddito complessivo
2.000

> € 26.000
0


Tipologie di reddito che beneficiano del bonus:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
  • borse di studio e assegni di formazione professionale
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i contratti di lavoro “a progetto" (anche amministratori)
  • remunerazioni dei sacerdoti
  • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare
  • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.



venerdì 14 marzo 2014

Novità 730/2014


Stiamo entrando in campagna fiscale ed è arrivato il momento, anche per quest'anno, di preparare tutta la documentazione da portare al professionista / Caf / Sostituto d'imposta per la dichiarazione dei redditi...

Con il provvedimento 4866/2014 l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello 730/2014 relativo ai redditi 2013 nonchè le relative istruzioni.

Vediamo per prima cosa le tempistiche di consegna; il modello va presentato:

- entro il 30/04/2014 al sostituto d'imposta
- entro il 31/05/2014, al Caf/ Professionista abilitato

Da quest'anno, il modello 730 può essere utilizzato anche dai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendete/pensione in assenza, nel 2014, del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio

esempio: nel 2013 ero dipendete presso un'azienda dove ricevevo redditi da lavoro dipendente, nel 2014 vengo licenziato quindi effettivamente nel momento del rimborso non ho il sostituto (datore di lavoro) che mi effettua il conguaglio..
 - Fino al 2013 non avrei avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione con il modello 730
 - Da quest'anno posso usufruire comunque il modello 730/2014 indicando nella nuova casellina "730 senza sostituto" del FRONTESPIZIO la lettera A e barrando la casellina "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" posta affianco ai dati di chi deve effettuare il conguaglio (dati sostituto).

Ma vediamo anche tutte la altre novità introdotte da quest'anno....

1) FAMILIARI A CARICO: aumento delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico
- € 950 (in luogo di 800) per ciascun figlio
- € 1220 (in luogo di 900) per ciascun figlio < 3 anni
- € 400 (in luogo di 220) per figli con disabilità

è stata inserita poi una nuova casella dove si può indicare il numero di figli in affido preadottivo.

2) QUADRO A - TERRENI: 
- Soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP: avendo applicato l'IMU anche se solo per la seconda rata nel 2013 non scontano IRPEF
- Coltivatori diretti e IAP: l'IMU non era dovuta per il 2013 (tranne se versamento MINI-IMU) quindi scontano l'IRPEF (qualora non fosse stata versata la MINI - IMU)

3) QUADRO B - FABBRICATI:

- Abitazione principale: Non sconta IRPEF sia nel caso non fosse stata versata IMU (grazie ad una detrazione pari alla rendita che quindi va ad annullare quando eventualmente dovuto) sia nel caso fosse stata pagata l'IMU (anche MINI-IMU) in quando non concorre al reddito complessivo
- Fabbricati non locati: il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati all'interno dello stesso comune dove si ha l'abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile per il 50% .

A decorrere dal 2013 per i comuni ad alta densità abitativa e per quelli di cui aal'art 1 co. 1 DL 551/88 per quando concerne la cedolare secca è applicabile l'aliquota del 15% anzichè del 19%.
Per i canoni di locazione, la deduzione forfettaria passa al 5% (anzichè il 15%).

4) QUADRO C - REDDITI
- la casella "rientro in italia" è stata rinominata "casi particolari" ed è stato introdotto un nuovo codice (3) riservato ai casi in cui siano stato superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati.
- è stato rinumerato il rigo per le somme a titolo di  incremento produttività
- eliminata la sezione V
- eliminato il campo C15 sostituito dal rigo C14 dove indicare l'importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta (punto 137 mod. CUD 2014)

5) QUADRO D - ALTRI REDDITI
- al rigo D4 sono inseriti nuovi codici da inserire nella casella 1 "tipo di reddito" (cod. 8 per immobili all'estero non locati cod. 9 per i redditi diversi sui quali non è stata effettuata nessuna ritenuta)

6) QUADRO E - ONERI E SPESE
Nella sez. I (ora denominata "spese per le quali spetta la detrazione del 19% o 24%) si rileva l'eliminazione di alcuni righi, l'ampliamento dei righi generici "altre spese", eliminazione cod. 19 per le erogazioni liberali ai pariti politici sostituito con il cod. 42, introduzione di nuovi codici (es. 41 che permette una detrazione del 24% per le erogazioni liberali alle ONLUS)

Ma la sezione più gettona di quest'anno saranno le sezioni III A/C e IV ovvero quelle per le spese di ristrutturazione, per le detrazioni derivanti dall'arredo mobili e per interventi di risparmio energetico.

Sez. III A - Detrazione spese di ristrutturazione - 50% spesa massima 96.000 €
Periodo di competenza: vige il criterio di cassa ovvero l'agevolazione può essere richiesta solo per le spese sostenute nell'anno
Ambito soggettivo: può fruire della detrazione chi detiene l'immobile, sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale)
Ovviamente deve aver sostenuto le spese le quali vengono attestate da fatture e bonifici.

Sez. III C - Detrazioni arredo immobili ristrutturati
periodo: dal 06/06/2013 al 31/12/2014
misura: 50%
ammontare massimo: 10.000 € da ripartire in 10 quote annuali di pari importo

Sez. IV - Detrazione risparmio energetico
spese sostenute: dal 01/01 al 06/06/2013
misura: 55%
spese sostenute dal 06/06 al 31/12/2013
misura: 65%
Con la L. di stabilità è stata ulteriormente prorogata l'agevolazione al 65% fino al 31/12/2014 dopodiché nel 2015 quest'ultima ammonterà al 50%

nella casella "periodo 2013" andrà indicato il cod. 1 per le spese la cui detrazione ammonta al 55%, il codice 2 per quelle al 65%

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE
Il presente quadro consente di compensare in F24 il credito risultante dalla dichiarazione con l'IMU dovuta per il 2014 o per altre imposte (es. TASI)

Un'ultima novità introdotta con la L. di stabilità riguarda l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione:

L'agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF, ha introdotto una particolare procedura di controlli, anche documentali, che riguarderanno la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso > 4000 € anche se determinate da eccedenze di anni precedenti.

Una volta terminati i controlli sarà la stessa agenzia a procedere con l'erogazione dell'eventuale rimborso spettante.

Note: la procedura di rimborso tramite sostituto continua ad operare in presenza di eccedenze fiscali di importo superiore ad € 4000 ovvero per importi maggiori purché:
- non sia stato compilato il quadro familiari a carico
- non siano presenti richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni.









giovedì 30 gennaio 2014

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMAENTO

Hai ricevuto una cartella di pagamento da parte di Equitalia? Sai di aver mancato qualche pagamento ad hai paura di dover pagare tre volte tanto a causa di interessi e sanzioni?
Ebbene non disperare, la nuova legge di Stabilità porta delle agevolazioni che fanno al caso tuo...
Entro il 28/02/2014 infatti è possibile definire, in maniera agevolata, i debiti che risultano non solo dalle cartelle di pagamento ma anche delle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione da parte di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, non oltre il 30/10/2013.
Ma facciamo un po' più di chiarezza ed andiamo ad analizzare le varie caratteristiche di questa “rottamazione”.
Come prima cosa vediamo qual'è l'OGGETTO dell'agevolazione:
    1. Atti ammessi al beneficio
  • cartelle di pagamento relative a ruoli emessi da uffici dello Stato, agenzie fiscali (es. Agenzia delle Entrate), regioni, provincie e comuni ed affidati in carico all'Agente delle riscossione (Equitalia) entro il 31/10/2013.
  • avvisi di accertamento esecutivi in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA affidati all'Agente della riscossione fino al 31/10/2013
  • avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ed affidati ad Equitalia fino al 31/10/2013
  • ruoli ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ed avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, atti per i quali il contenzioso è in corso ma con affidamento in carico all'Agente delle riscossione entro il 31/10/2013
  • Nelle agevolazioni sono compresi anche il bollo auto e le multe per violazione del codice della strada
    1. Atti esclusi dal beneficio
    • Somme dovute a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti
    • avvisi di recupero per crediti vantati dall'INPS
    • crediti di natura previdenziale ed assistenziale
    • ruoli emessi per premi INAIL
    • cartelle di pagamento e ruoli emessi per somme dovute a titolo diverso dai crediti fiscali ammessi (contributi INPS, contributi a casse professionali ecc..)
    • Atti di cui al punto 1) ma consegnati in data successiva al 31/10/2013
    • somme dovute a seguito di avviso bonario
    • tributi locali non riscossi da Equitalia

Per quanto concerne gli atti compresi nel beneficio l'agevolazione prevede la possibilità di versare le somme dovute al NETTO di INTERESSI DI MORA ed INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO.

Ma come fare per venire a conoscenza degli eventuali ruoli iscritti agli uffici dell'Agente della riscossione per conto nostro?
Basta recarsi presso gli uffici Equitalia più vicini e richiedere un “Estratto di Ruolo” ovvero una sorta di elenco che riepiloga tutte le cartelle (anche non ancora notificate) e tutti gli importi dovuti comprese sanzioni, aggi e spese varie di notifica.

Come procedere una volta richiesto l'estratto di ruolo?
Una volta a conoscenza degli importi dovuti dobbiamo verificare le somme sanabili con l'agevolazione, bisognerà quindi verificare che gli importi siano stati iscritti a ruolo prima del 31/10/2013.
Dalle somme agevolabili bisognerà poi sottratte gli interessi di mora (pari al 5,2233% dalla data di notifica alla data del pagamento) e per ritardata iscrizione a ruolo (pari al 4% annuo calcolati dal giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento alla data di consegna del ruolo a Equitalia).
Il versamento deve essere INTERGALE ed effettuato entro il 28/02/2014 in unica soluzione direttamente presso la cassa degli Uffici Equitalia oppure con modello F35 indicando “DEFINIZIONE RUOLI-L.S.2014”.


Schematicamente....

  
COSA SI PAGA COSA NON SI PAGA QUANDO COME




imposte pretese interessi di mora entro il 28/02/2014 alla cassa
sanzioni interessi per tardiva iscrizione a ruolo
modello F35
aggi di riscossione


spese di notifica


spese di procedure





N.B: la procedura si applica anche nel caso di rateazione in corso; tuttavia, in tal caso, è richiesto l'intervento dell'Agente della riscossione che deve indicare lo sgravio dell'importo dovuto a titolo di interessi e deve indicare l'esatta somma che il contribuente deve versare.




mercoledì 8 gennaio 2014

MINI-IMU

La Mini-Imu

Cari contribuenti iniziamo a prepararci psicologicamente, il 24 gennaio scade il termine per il pagamento della tanto discussa "MINI-IMU" ed anche chi pensava di aver scampato il pagamento dell'acconto IMU nell'anno 2013 ecco che si trova, con il nuovo anno, a doverne versare il saldo...
Sto parlando dei detentori di abitazione principale, unità immobiliari equiparate o assimilate a quet'ultima, detentori di terreni agricoli e di fabbricati rurali ad uso strumentale...se risidete in uno dei tanti comuni italiani che nel corso del 2013 avevano optato per l'aumento dell'aliquota base (originariamente 4 per mille) ecco che tocca proprio a voi recarvi in banca per il pagamento...

Ma vediamo a quanto ammonta e come si calcola la Mini-Imu...

Il termine originario era il 16 Gennaio, differito e modificato dal comma 680 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (famosa legge di Stabilità) e portato all'effettivo termine del 24 Gennaio 2014.
Il saldo IMU per i contrubienti di cui detto sopra, ammonta al 40% della differenza positiva tra:
  • l'ammontare dell'imposta risultante dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate e confermate dal Comune per l'anno 2013 
  • l'ammontare dell'imposta risultante dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile
Pertanto, non dovranno versare nulla e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata IMU 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l'aliquota e la detrazione base prevista dalla legge.

Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato una maggiore aliquota per l'anno 2013, ecco che il versamento è d'obbligo.

Facciamo un esmpio pratico del calcolo:

Immobile (abitazione principale) cat. A/2 con garage (pertinenza) sito nel Comune di Mira (VE) il quale nel corso del 2013 ha aumento l'aliquota base dal 4 per mille al 4.4 per mille.

- IMU 2013: Rendita catastale non rivalutata (abitazione+pertinenza) = 1500€

1500€ * 1,05 (rivalutazione 5%) = 1575 € * 160 (moltiplicatore) = 252.000 € * 0,0044 = 1.108,80 € - 200 € (detrazione prima casa) = 908,80€

- IMU con aliquota originaria (4 per mille)

1500€ * 1,05 = 1575 € * 160 = 252.000 * 0,004 = 1.008,00€ - 200 = 808,00 €

- Differenza tra i due rissultati :

908,80€ - 808,00 = 100,80 €

- MINI IMU (40% della differenza)

100,80 * 0,40 = 40,32 €

 Ecco che il contribuente mirese andrà a versare 40,32 € con F24 il giorno 24/01/2014 con codice tributo 3912