mercoledì 7 maggio 2014

Bonus 80 Euro - Decreto Renzi

AI DIPENDENTI IL CREDITO IN BUSTA PAGA A PARTIRE DA MAGGIO 2014

Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.
Chi beneficia del bonus – I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione
principale - fino a 26 mila euro, purché l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Importo del credito –Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all’importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
La tempistica per il 2014 – I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta – I soggetti titolari nel corso
dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
Cosa fare nel caso di credito non spettante – I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga.

Riepilogo schematico:

REDDITO COMPLESSIVO
CREDITO SPETTANTE

> € 8.000 ma < € 24.000
640
,00
> € 24.000 ma < € 26.000
640 x 26.000 – reddito complessivo
2.000

> € 26.000
0


Tipologie di reddito che beneficiano del bonus:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
  • borse di studio e assegni di formazione professionale
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i contratti di lavoro “a progetto" (anche amministratori)
  • remunerazioni dei sacerdoti
  • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare
  • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.



venerdì 14 marzo 2014

Novità 730/2014


Stiamo entrando in campagna fiscale ed è arrivato il momento, anche per quest'anno, di preparare tutta la documentazione da portare al professionista / Caf / Sostituto d'imposta per la dichiarazione dei redditi...

Con il provvedimento 4866/2014 l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello 730/2014 relativo ai redditi 2013 nonchè le relative istruzioni.

Vediamo per prima cosa le tempistiche di consegna; il modello va presentato:

- entro il 30/04/2014 al sostituto d'imposta
- entro il 31/05/2014, al Caf/ Professionista abilitato

Da quest'anno, il modello 730 può essere utilizzato anche dai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendete/pensione in assenza, nel 2014, del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio

esempio: nel 2013 ero dipendete presso un'azienda dove ricevevo redditi da lavoro dipendente, nel 2014 vengo licenziato quindi effettivamente nel momento del rimborso non ho il sostituto (datore di lavoro) che mi effettua il conguaglio..
 - Fino al 2013 non avrei avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione con il modello 730
 - Da quest'anno posso usufruire comunque il modello 730/2014 indicando nella nuova casellina "730 senza sostituto" del FRONTESPIZIO la lettera A e barrando la casellina "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" posta affianco ai dati di chi deve effettuare il conguaglio (dati sostituto).

Ma vediamo anche tutte la altre novità introdotte da quest'anno....

1) FAMILIARI A CARICO: aumento delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico
- € 950 (in luogo di 800) per ciascun figlio
- € 1220 (in luogo di 900) per ciascun figlio < 3 anni
- € 400 (in luogo di 220) per figli con disabilità

è stata inserita poi una nuova casella dove si può indicare il numero di figli in affido preadottivo.

2) QUADRO A - TERRENI: 
- Soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP: avendo applicato l'IMU anche se solo per la seconda rata nel 2013 non scontano IRPEF
- Coltivatori diretti e IAP: l'IMU non era dovuta per il 2013 (tranne se versamento MINI-IMU) quindi scontano l'IRPEF (qualora non fosse stata versata la MINI - IMU)

3) QUADRO B - FABBRICATI:

- Abitazione principale: Non sconta IRPEF sia nel caso non fosse stata versata IMU (grazie ad una detrazione pari alla rendita che quindi va ad annullare quando eventualmente dovuto) sia nel caso fosse stata pagata l'IMU (anche MINI-IMU) in quando non concorre al reddito complessivo
- Fabbricati non locati: il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati all'interno dello stesso comune dove si ha l'abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile per il 50% .

A decorrere dal 2013 per i comuni ad alta densità abitativa e per quelli di cui aal'art 1 co. 1 DL 551/88 per quando concerne la cedolare secca è applicabile l'aliquota del 15% anzichè del 19%.
Per i canoni di locazione, la deduzione forfettaria passa al 5% (anzichè il 15%).

4) QUADRO C - REDDITI
- la casella "rientro in italia" è stata rinominata "casi particolari" ed è stato introdotto un nuovo codice (3) riservato ai casi in cui siano stato superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati.
- è stato rinumerato il rigo per le somme a titolo di  incremento produttività
- eliminata la sezione V
- eliminato il campo C15 sostituito dal rigo C14 dove indicare l'importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta (punto 137 mod. CUD 2014)

5) QUADRO D - ALTRI REDDITI
- al rigo D4 sono inseriti nuovi codici da inserire nella casella 1 "tipo di reddito" (cod. 8 per immobili all'estero non locati cod. 9 per i redditi diversi sui quali non è stata effettuata nessuna ritenuta)

6) QUADRO E - ONERI E SPESE
Nella sez. I (ora denominata "spese per le quali spetta la detrazione del 19% o 24%) si rileva l'eliminazione di alcuni righi, l'ampliamento dei righi generici "altre spese", eliminazione cod. 19 per le erogazioni liberali ai pariti politici sostituito con il cod. 42, introduzione di nuovi codici (es. 41 che permette una detrazione del 24% per le erogazioni liberali alle ONLUS)

Ma la sezione più gettona di quest'anno saranno le sezioni III A/C e IV ovvero quelle per le spese di ristrutturazione, per le detrazioni derivanti dall'arredo mobili e per interventi di risparmio energetico.

Sez. III A - Detrazione spese di ristrutturazione - 50% spesa massima 96.000 €
Periodo di competenza: vige il criterio di cassa ovvero l'agevolazione può essere richiesta solo per le spese sostenute nell'anno
Ambito soggettivo: può fruire della detrazione chi detiene l'immobile, sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale)
Ovviamente deve aver sostenuto le spese le quali vengono attestate da fatture e bonifici.

Sez. III C - Detrazioni arredo immobili ristrutturati
periodo: dal 06/06/2013 al 31/12/2014
misura: 50%
ammontare massimo: 10.000 € da ripartire in 10 quote annuali di pari importo

Sez. IV - Detrazione risparmio energetico
spese sostenute: dal 01/01 al 06/06/2013
misura: 55%
spese sostenute dal 06/06 al 31/12/2013
misura: 65%
Con la L. di stabilità è stata ulteriormente prorogata l'agevolazione al 65% fino al 31/12/2014 dopodiché nel 2015 quest'ultima ammonterà al 50%

nella casella "periodo 2013" andrà indicato il cod. 1 per le spese la cui detrazione ammonta al 55%, il codice 2 per quelle al 65%

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE
Il presente quadro consente di compensare in F24 il credito risultante dalla dichiarazione con l'IMU dovuta per il 2014 o per altre imposte (es. TASI)

Un'ultima novità introdotta con la L. di stabilità riguarda l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione:

L'agenzia delle Entrate, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF, ha introdotto una particolare procedura di controlli, anche documentali, che riguarderanno la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso > 4000 € anche se determinate da eccedenze di anni precedenti.

Una volta terminati i controlli sarà la stessa agenzia a procedere con l'erogazione dell'eventuale rimborso spettante.

Note: la procedura di rimborso tramite sostituto continua ad operare in presenza di eccedenze fiscali di importo superiore ad € 4000 ovvero per importi maggiori purché:
- non sia stato compilato il quadro familiari a carico
- non siano presenti richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni.









giovedì 30 gennaio 2014

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMAENTO

Hai ricevuto una cartella di pagamento da parte di Equitalia? Sai di aver mancato qualche pagamento ad hai paura di dover pagare tre volte tanto a causa di interessi e sanzioni?
Ebbene non disperare, la nuova legge di Stabilità porta delle agevolazioni che fanno al caso tuo...
Entro il 28/02/2014 infatti è possibile definire, in maniera agevolata, i debiti che risultano non solo dalle cartelle di pagamento ma anche delle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione da parte di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, non oltre il 30/10/2013.
Ma facciamo un po' più di chiarezza ed andiamo ad analizzare le varie caratteristiche di questa “rottamazione”.
Come prima cosa vediamo qual'è l'OGGETTO dell'agevolazione:
    1. Atti ammessi al beneficio
  • cartelle di pagamento relative a ruoli emessi da uffici dello Stato, agenzie fiscali (es. Agenzia delle Entrate), regioni, provincie e comuni ed affidati in carico all'Agente delle riscossione (Equitalia) entro il 31/10/2013.
  • avvisi di accertamento esecutivi in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA affidati all'Agente della riscossione fino al 31/10/2013
  • avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ed affidati ad Equitalia fino al 31/10/2013
  • ruoli ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ed avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, atti per i quali il contenzioso è in corso ma con affidamento in carico all'Agente delle riscossione entro il 31/10/2013
  • Nelle agevolazioni sono compresi anche il bollo auto e le multe per violazione del codice della strada
    1. Atti esclusi dal beneficio
    • Somme dovute a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti
    • avvisi di recupero per crediti vantati dall'INPS
    • crediti di natura previdenziale ed assistenziale
    • ruoli emessi per premi INAIL
    • cartelle di pagamento e ruoli emessi per somme dovute a titolo diverso dai crediti fiscali ammessi (contributi INPS, contributi a casse professionali ecc..)
    • Atti di cui al punto 1) ma consegnati in data successiva al 31/10/2013
    • somme dovute a seguito di avviso bonario
    • tributi locali non riscossi da Equitalia

Per quanto concerne gli atti compresi nel beneficio l'agevolazione prevede la possibilità di versare le somme dovute al NETTO di INTERESSI DI MORA ed INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO.

Ma come fare per venire a conoscenza degli eventuali ruoli iscritti agli uffici dell'Agente della riscossione per conto nostro?
Basta recarsi presso gli uffici Equitalia più vicini e richiedere un “Estratto di Ruolo” ovvero una sorta di elenco che riepiloga tutte le cartelle (anche non ancora notificate) e tutti gli importi dovuti comprese sanzioni, aggi e spese varie di notifica.

Come procedere una volta richiesto l'estratto di ruolo?
Una volta a conoscenza degli importi dovuti dobbiamo verificare le somme sanabili con l'agevolazione, bisognerà quindi verificare che gli importi siano stati iscritti a ruolo prima del 31/10/2013.
Dalle somme agevolabili bisognerà poi sottratte gli interessi di mora (pari al 5,2233% dalla data di notifica alla data del pagamento) e per ritardata iscrizione a ruolo (pari al 4% annuo calcolati dal giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento alla data di consegna del ruolo a Equitalia).
Il versamento deve essere INTERGALE ed effettuato entro il 28/02/2014 in unica soluzione direttamente presso la cassa degli Uffici Equitalia oppure con modello F35 indicando “DEFINIZIONE RUOLI-L.S.2014”.


Schematicamente....

  
COSA SI PAGA COSA NON SI PAGA QUANDO COME




imposte pretese interessi di mora entro il 28/02/2014 alla cassa
sanzioni interessi per tardiva iscrizione a ruolo
modello F35
aggi di riscossione


spese di notifica


spese di procedure





N.B: la procedura si applica anche nel caso di rateazione in corso; tuttavia, in tal caso, è richiesto l'intervento dell'Agente della riscossione che deve indicare lo sgravio dell'importo dovuto a titolo di interessi e deve indicare l'esatta somma che il contribuente deve versare.




mercoledì 8 gennaio 2014

MINI-IMU

La Mini-Imu

Cari contribuenti iniziamo a prepararci psicologicamente, il 24 gennaio scade il termine per il pagamento della tanto discussa "MINI-IMU" ed anche chi pensava di aver scampato il pagamento dell'acconto IMU nell'anno 2013 ecco che si trova, con il nuovo anno, a doverne versare il saldo...
Sto parlando dei detentori di abitazione principale, unità immobiliari equiparate o assimilate a quet'ultima, detentori di terreni agricoli e di fabbricati rurali ad uso strumentale...se risidete in uno dei tanti comuni italiani che nel corso del 2013 avevano optato per l'aumento dell'aliquota base (originariamente 4 per mille) ecco che tocca proprio a voi recarvi in banca per il pagamento...

Ma vediamo a quanto ammonta e come si calcola la Mini-Imu...

Il termine originario era il 16 Gennaio, differito e modificato dal comma 680 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (famosa legge di Stabilità) e portato all'effettivo termine del 24 Gennaio 2014.
Il saldo IMU per i contrubienti di cui detto sopra, ammonta al 40% della differenza positiva tra:
  • l'ammontare dell'imposta risultante dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate e confermate dal Comune per l'anno 2013 
  • l'ammontare dell'imposta risultante dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile
Pertanto, non dovranno versare nulla e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata IMU 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l'aliquota e la detrazione base prevista dalla legge.

Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato una maggiore aliquota per l'anno 2013, ecco che il versamento è d'obbligo.

Facciamo un esmpio pratico del calcolo:

Immobile (abitazione principale) cat. A/2 con garage (pertinenza) sito nel Comune di Mira (VE) il quale nel corso del 2013 ha aumento l'aliquota base dal 4 per mille al 4.4 per mille.

- IMU 2013: Rendita catastale non rivalutata (abitazione+pertinenza) = 1500€

1500€ * 1,05 (rivalutazione 5%) = 1575 € * 160 (moltiplicatore) = 252.000 € * 0,0044 = 1.108,80 € - 200 € (detrazione prima casa) = 908,80€

- IMU con aliquota originaria (4 per mille)

1500€ * 1,05 = 1575 € * 160 = 252.000 * 0,004 = 1.008,00€ - 200 = 808,00 €

- Differenza tra i due rissultati :

908,80€ - 808,00 = 100,80 €

- MINI IMU (40% della differenza)

100,80 * 0,40 = 40,32 €

 Ecco che il contribuente mirese andrà a versare 40,32 € con F24 il giorno 24/01/2014 con codice tributo 3912





mercoledì 18 dicembre 2013

STAMPE DI FINE ANNO...

Siamo giunti al termine dell'anno ed uno degli adempimenti con cui dobbiamo confrontarci è la stampa dei fatidici libri contabili riferiti all'anno d'imposta 2012.
Le società aventi esercizio corrispondente all’anno solare infatti, considerato che il termine originario di trasmissione dell’Unico 2013 era il 30 settembre 2013, dovranno accingersi a stampare i registri entro la data del 31 dicembre 2013. (“entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione”)
Per quanto concerne il registro dei beni ammortizzabili invece, l’articolo 16 del DPR 600/73 impone come termine di stampa quello di presentazione delle dichiarazioni (per il 2012 la scadenza era pertanto il 30 settembre 2013).

ADEMPIMENTO TERMINE

Stampa LIBRO GIORNALE: 31 dicembre 2013
Stampa REGISTRI IVA: 31 dicembre 2013
Stampa INVENTARIO: 31 dicembre 2013
Stampa REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: 30 settembre 2013

Ma facciamo un passo indietro e vediamo come prima cosa che libri/registri sociali e contabili le società devono tenere...

La prima differenza sulla quale dobbiamo soffermarci è quelle tra LIBRI SOCIALI (art. 2421 C.C) e LIBRI/REGISTRI CONTABILI.
I primi vengono tenuti dalle società di capitali (es. libro delle obbligazioni, libro delle adunanze, libro delle decisioni dei soci, libro delle decisione degli amministratori..) mentre i secondi vengono tenuti sia dalle società di capitali sia dalle società di persone o dai professionisti in relazione al REGIME CONTABILE utilizzato (contabilità ordinaria o semplificata).

Una società di persone in regime ordinario infatti avrà i seguenti libri contabili:
  • libro giornale
  • libro inventari
  • registri IVA (acquisti,vendite,corrispettivi)
  • registro beni ammortizzabili

Una società di persone in regime semplificato invece terrà:

  • registri IVA
  • registro beni ammortizzabili

Una differenza importante poi che distingue questi documenti è la bollatura e la vidimazione: i Libri Sociali devono:

  • essere vidimati prima dell'uso dalla CCIAA
  • essere bollati ogni 100 pg. o frazione (marche da bollo € 16,00 o versamento con F23)
  • essere numerati progressivamente (es. pg 1/2012 pg 2/2012...)
  • assolvere la tassa annuale forfettaria di concessione governativa che dipende dall'ammontare del capitale sociale (se inferiore ad € 516.456,90 la tassa ammonterà ad € 309,87 se superiore la tassa ammonterà ad € 516,46)

I Libri Contabili invece sono stati esclusi dall'obbligo di vidimazione da parte della CCIAA ma bisogna comunque apporre le marche da bollo sul libro giornale e sul libro inventari ogni 100 pagine o frazione di esse.
L'importo delle marche da bollo varia se si tratta di società di persone o società di capitali.

Le prime (non assolvendo la tassa forfetaria) devono apporre 2 marche da € 16,00 ogni 100 pg. o frazione mentre le società di capitali (essendo obbligate a versare tale tassa) avranno l'obbligo di apporre una marca da € 16,00 ogni 100 pg o frazione.

Riassumiamo brevemente il tutto in un piccolo schema...


 

SOCIETA' DI CAPITALI SOCIETA' DI PERSONE


REGIME ORDINARIO REGIME SEMPLIFICATO
LIBRI SOCIALI VIDIMAZIONE CCIAA NO LIBRI SOCIALI, NO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FORFETTARIA
BOLLATURA
TASSA DI CONCESSIONE GOV. FORFET.
NUMERAZIONE PROGRESSIVA
DIRITTI DI SEGRETERIA € 25
LIBRI CONTABILI LIBRO INVENTARI (MARCA DA € 16) LIBRO INVENTARI (MARCA DA € 32)
LIBRO GIORNALE (MARCA DA € 16) LIBRI GIORNALE (MARCA DA € 32)
REGISTRI IVA REGISTRI IVA REGISTRI IVA
REGISTRI BENI AMMORTIZZABILI REGISTRI BENI AMMORTIZZABILI REGISTRI BENI AMMORTIZZABILI



 
Eccoci quindi pronti ad affrontare il conteggio pagine ed il conteggio marche che...devono OBBLIGATORIAMENTE essere datate non oltre 31.12.2013.







mercoledì 20 novembre 2013

IL LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE

IL LAVORO GRATUITO NELLE IMPRESE FAMILIARI

Il lavoro subordinato tra familiari non sempre viene riconosciuto come tale in sede ispettiva e giudiziaria.
Con il risultato che una prestazione dichiarata come gratuita può essere riqualificata come onerosa per il datore.
Oltre alle conseguenze delle verifiche, numerose sentenze riportano la storia del soggetto - di volta in volta figlio, coniuge, sorella ecc..dell'imprenditore - che, avendo prestato lavoro non retribuito, rivendica in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto.
E' utile quindi ripercorrere alcuni punti fermi sul lavoro familiare, per non incorrere in contenstazioni:


LA GARTUITA' DELLA PRESTAZIONE:


La preunzione di gratuità è connaturata al vincolo che lega il coniuge ed i parenti e affini fino al sesto grado (c.c. art. 77) nonchè richiede la condizione di convivenza.
La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare: 
 
• in caso di attività lavorativa prestata nell’ambito di un’impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
•in caso di attività lavorativa prestata in fovore del coniuge professionista;
•in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di società di persone.

Si può facilmente presume che il lavoro svolto all'interno dell'ambiente familiare da un coniuge, un figlio, un fratello o sorella, ma anche da un soggetto stabilmente convivente o da un affine sia da considerare come prestazione gratuita offerta nell'adempimento di un dovere familiare. 
Tuttavia la riforma del diritto di famiglia avutasi con la L.151/1975 ha introdotto all'interno del codice l'art.230 bis, il quale prevede che nel caso in cui il lavoro di un familiare sia prestato in modo continuativo nell'ambito della famiglia o dell'impresa famiglia e nel caso in cui non vi sia alcun rapporto di lavoro subordinato, il familiare che presta il proprio operato, si configurerà come familiare lavoratore.


La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare in ogni caso non opera: 
 
• nell’ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali.

Fa eccezione il caso della società di capitali a socio unico.


IL FAMILIARE LAVORATORE (NON OCCASIONALE)

L'impresa familiare implica che il familiare lavoratore collabori all’impresa altrui e non cogestisca. Se, infatti, i familiari gestissero in comune l’impresa, si configurerebbe una società (di fatto, se non formalizzata in una delle tipologie previste dall’ordinamento) e non già un’impresa familiare, con la conseguenza, ad esempio, che un’eventuale dichiarazione di fallimento del titolare si estenderebbe a tutti i familiari.
L’attività lavorativa del familiare deve rivestire i caratteri della regolarità e costanza nel tempo; non può trattarsi di un apporto saltuario e occasionale. Peraltro, la collaborazione del familiare può anche non essere a tempo pieno ed esclusiva, ben potendo costui svolgere anche altre attività parallele.
La continuità dell’apporto richiesto dalla legge per la configurabilità della partecipazione all’impresa familiare, infatti, non impone la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell’apporto.
Il familiare lavoratore gode del diritto al mantenimento in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia. Tale diritto va osservato anche nel caso in cui l’impresa sia in perdita non produca profitti e consta nella corresponsione di quanto occorrente per far fronte alle esigenze di vita di chi non possegga redditi propri o non disponga di redditi adeguati.
Inoltre, il familiare ha il diritto di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi ed anche agli altri incrementi patrimoniali dell’azienda
Qualo'ora però al familiare vengono corrisposti acconti periodici (ovvero a titolo di stipendio) o vengano impartiti orari fissi ecco che non avremmo più un rapporto di familiare lavoratore bensì si tartterà di rapporto di subordinazione a tempo indeterminato.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE


Dal punto di vista fiscale, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 5, precisa che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, purché l’indicazione dei familiari e del loro rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore al periodo d’imposta, e sottoscritta dall’imprenditore e dai familiari stessi.
E’, altresì, necessario che l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato dai familiari, risulti dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore; che, infine, ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente.
Sotto l’aspetto previdenziale, il titolare e i familiari lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla speciale gestione lavoratori autonomi INPS a norma della L. 335/95 e versare i relativi contributi, che, di fatto, vengono corrisposti dal titolare dell’impresa familiare, il quale ha diritto ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di ciascun partecipante per la quota dallo stesso dovuta o, in alternativa, a dedurre la spesa complessiva dal proprio reddito ai fini della quantificazione dell’IRPEF.

FAMILIARE COLLABORATORE (OCCASIONALE)

Il ministero del lavoro ha chiarito le regole contributive in due lettere circolari:

Nella 10478 del 10 giugno sono indicati i casi in cui i familiari dell'imprenditore non sono tenuti ad iscriversi e conseguentemente a versare i contributi INPS.
Il ministero ha inidividuato tre casi:
  • Il familiare collaboratore che lavora a tempo piena presso un'altra azienda
  • Il familiare pensionato
  • Il familiare che collabora occasionalemnte

Perchè si abbia occasionalità della prestazione il familiare non deve prestare la propria attività per più di 720 ore nell'anno solare, ovvero per più di 90 giorni di 8 ore ciascuno.

Per quanto concere invece gli obblighi assicurativi, con la seconda lettera circolare del 5 agosto nr. 14184 il ministero chiarisce che scatta l'esenzione INAIL quando la persona coinvolta nella collaborazione lavora 1-2 giorni al mese, senza superare i 10 giorni lavorativi nell'anno.
Questo parametro misura il carattere “accidentale” delle prestazione, la condizione che esclude l'obbligo assicurativo Inail per il familiare che presta un'attività così limitata.


In sintesi bisogna quindi distinguere le tre tipologie di inquadramento:


 

FAMILIARE LAVORATORE FAMILIARE COLLABORATORE SUBORDINAZIONE
PRESTAZIONE Prestazione continuativa ma senza vincoli di orario 720 ore in un anno (90 giorni composti di 8 ore) orario fisso
CONTRIBUTI Gestione lavoratori autonomi solo se si superano le 720 ore annuali contributi lavoro dipendente
ASSICURAZIONE Iscrizione INAIL Iscrizione INAIL solo se si superano i 2 giorni mensili nonche è i 10 giorni annuali Iscrizione INAIL
REDDITO Partecipazione agli utlili, il reddito viene poi tassato per il 49% in campo ai facenti parte dell'impresa familiare. Lavoro gratuito solo se non persistono le caratteristiche del lavoro subordinato Partecipazione agli utlili, il reddito viene poi tassato per il 49% in campo ai facenti parte dell'impresa familiare. Lavoro gratuito solo se non persistono le caratteristiche del lavoro subordinato Stipendio mensile





 

giovedì 31 ottobre 2013

L'E-COMMERCE

Parliamo oggi di un nuovo e sempre più diffuso metodo per fare impresa: IL COMMERCIO ELETTRONICO ovvero l'E-COMMERCE.

Questa tipologia di commercio altro non è che la vendita on line di beni materiali nei confronti dei consumatori finali - di fatto una tradizionale cessione di beni - nella quale è la fase contrattualistica ad essere attuata attraverso tecnologie informatiche.

L’azienda si dota di un sito web, sul quale espone il suo catalogo che chiunque nel mondo può consultare, e dalla consultazione chiunque può passare all’ordine, con contestuale pagamento.

La vendita on line è completa quando tutte le fasi della transazione avvengono on-line: offerta, ordine e pagamento. Trattandosi di cessione di beni materiali la consegna avviene ovviamente con i canali tradizionali, e cioè vettore, corriere, servizio postale, consegna diretta con mezzi propri. Il pagamento può essere richiesto con successivo bonifico o contrassegno postale, anziché avvenire al momento dell’ordine in via elettronica, e, in questo caso, l’operazione è tanto più assimilabile a una ordinaria vendita in cui solo l’ordine è on line.

In entrambe le situazioni, fiscalmente parlando, la transazione è classificata “vendita per corrispondenza” disciplinata dall’art. 22, comma 1, n. 1, del Decreto Iva 633/72 e assimilata al commercio al minuto. Come nel commercio al minuto, infatti, l’offerta è fatta al pubblico e vale in modo definitivo: il cliente che ordina e paga via web ha diritto a ricevere la merce, ovviamente secondo le condizioni previste nell’offerta, chiunque esso sia e ovunque abbia sede.

Negozio virtuale

L’apertura dell’ e-commerce costituisce apertura di una attività di vendita al minuto che avviene in un negozio virtuale. L’azienda deve attivare gli adempimenti specificamente previsti per il commercio al minuto, salvo che non disponga già di uno o più punti vendita e che quindi non abbia già predisposta la propria contabilità all’uopo.

Ma vediamo tutti gli adempimenti necessari per aprire un negozio virtuale:

Adempimenti Agenzia Entrate
1.1. Modello Inizio Attività
Per avviare un’attività di e-commerce è necessario procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica).
Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico. All’interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati:
A. Indirizzo del sito Web
Se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, è necessario indicare l’indirizzo del sito Web.
  • Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo.
  • Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
B. Internet Service Provider
  • Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
    L’ulteriore casella “Cessazione attività di Commercio Elettronico” dovrà essere selezionata
    quando il contribuente cesserà l’attività di e-commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini IVA. 

    1.2 Archivio VIES
    L’art. 35 D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio VIES.
    VIES è un archivio informatico – consultabile tramite internet – che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall’Italia o da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie.
    Per i soggetti che iniziano l’attività – e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) – è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto di tali operazioni.
    Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso.L’autorizzazione si intende accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, slavo che entro i 30 giorni venga emanato da parte dell’Agenzia un provvedimento di diniego dell’autorizzazione.
    Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie.
    L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà
    essere revocata in qualsiasi momento.
2. Adempimenti Registro imprese

E’ necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con Modello I1 (imprese individuali) o S2 (società) -
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Solo successivamente alla presentazione del Mod. Com6Bis si procede con l’attivazione della posizione mediante presentazione del Mod. I2 (impresa individuale) o S5 (società).
Al momento dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza. 

3. Adempimenti Inps ed Inail

Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione Unica.
Invece, all’assicurazione INAIL sono tenuti solo i soggetti che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

4. Adempimenti comunali

In base al disposto dell’art. 68 D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività, alla presentazione al Comune nell’ambito del quale è stabilita la propria sede legale del modello di comunicazione denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ad efficacia immediata (contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali).

5. Adempimenti amministrativi

5.1. Indicazioni obbligatorie all’interno del sito Web
L’articolo 35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA.
L’omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83.

In ogni caso occorre presentare al comune ove è situata la sede dell’attività la preventiva comunicazione di inizio attività, indicando la persona fisica preposta, che può essere lo stesso imprenditore, o l’amministratore della società, o altra persona, e il settore merceologico in cui opera.


Il sito web o la titolarità del contratto con un portale deve appartenere all’imprenditore che effettivamente svolge l’attività di vendita, non è ammesso il ricorso ad una società di sola interfaccia. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al comune senza che sia intervenuto diniego, si può procedere ad avviare l’e-commerce.

                                                                   E-commerce e Iva

Il venditore ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, in un apposito “registro dei corrispettivi”, entro il giorno non festivo successivo. Alla scadenza mensile o trimestrale del pagamento dell’imposta occorre scorporare l’Iva dal totale dei corrispettivi annotati e sommarla all’Iva dovuta per le altre operazioni normalmente fatturate.

Non vi è obbligo di certificazione degli incassi e pertanto non deve essere emesso né scontrino fiscale, né ricevuta fiscale. Le vendite on line non sono soggette neppure all’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. (A meno che non si tratti di commercio elettronico diretto. Vedremo in seguito la differenza)

Il registro degli acquisti è unico ai fini Iva, qualsiasi scelta di suddivisione o numerazione particolare delle fatture in entrata è legata solo ad esigenze di rilevazioni statistiche interne all’azienda.

                                               E-commerce con l’Ue e con i paesi terzi
Una volta che l’azienda si è collocata sul web, le transazioni sono aperte ai consumatori di tutti i paesi, nazionali, comunitari, e-xtracomunitari. Se l’impresa non ha posto restrizioni alle operazioni con l’estero, al ricevimento dell’ordine e contestuale pagamento del bene più le spese di trasporto, l’operazione è conclusa, al venditore non resta che l’obbligo di consegnare la merce al cliente ovunque sia localizzato, in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo.

Occorre quindi individuare la territorialità dell’operazione per applicare la corretta normativa fiscale, che coinvolge, oltre che l’Iva, i diritti e dazi doganali ove previsti. La cessione a soggetti nazionali (siano essi imprenditori o privati) va assoggettata all’aliquota Iva prevista per il particolare bene ceduto. La cessione a un cliente residente in uno stato extra-Ue configura una esportazione: l’operazione è non imponibile, scatta l’obbligo di emissione della fattura e relativi adempimenti doganali. Occorre predisporre la dichiarazione di esportazione su una copia della quale la dogana di transito dovrà apporre il visto di uscita. In genere lo spedizioniere che si occupa del trasporto cura gli adempimenti di esportazione.
La cessione ad un cliente residente in uno stato comunitario soggetto a Iva nel suo paese da luogo all’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.41, comma 1, lettera b), del Dpr 633/72. Sarà l’acquirente, nel suo paese, a versare l’Iva a mezzo del meccanismo del reverse charge. Il venditore deve acquisire la corretta denominazione del cliente e la sua partita Iva e compilare, con cadenza mensile o trimestrale a seconda delle soglie di anno in anno previste, il modello Intrastat da inviare on line alla sua dogana di competenza, e in cui deve riepilogare tutte le transazioni compiute verso tutti i paesi membri dell’Ue. La situazione si complica nel caso di cessione a un cliente residente in uno stato comunitario soggetto privato. Trattandosi di un privato il versamento dell’Iva fa sempre capo al venditore, sia essa dovuta in Italia o nel singolo paese di destinazione.

Ma Quanto costa tutto questo?
Richiedere la partita IVA non ha alcun costo. L'iscrizione alla camera di commercio costa circa 80,00 euro/anno.
I contributi da versare all’INPS sono circa il 20% del reddito dichiarato, fino a 43.042 euro, ma c’è un minimo da versare: il minimale previsto per l’anno 2013 per i commercianti è di € 3.361,41 (pari a € 280,12 mensili).
Sulla parte eccedente i € 45.530,00 si versa il 22,84%.


Commercio elettronico diretto e Commercio elettronico indiretto: quali sono le differenze?

Per commercio elettronico diretto si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

IVA nel commercio elettronico diretto

Se a vendere è un’azienda italiana, indipendentemente dal fatto che l’operazione si qualifichi quale cessione di beni o prestazione di servizi, si tratta sempre di un’operazione imponibile ai fini IVA.
Secondo la legge, operazioni di commercio elettronico diretto, non possono considerarsi esonerate dall’obbligo di fatturazione.
Ad ogni modo, se risulta evidente che le operazioni di commercio elettronico diretto non rientrano nella previsione applicativa dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 quando sono effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sembra invece naturale la loro inclusione nel predetto articolo nel caso in cui le stesse siano effettuate nei confronti di privati consumatori. Vista infatti la locuzione ampia ed onnicomprensiva dell’art. 22 «commercio al minuto e attività assimilate», sembra chiara l’intenzione del legislatore di liberare  dal pesante obbligo della fatturazione tutte le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.

Per commercio elettronico indiretto si intendono le operazioni di vendita di beni materiali in quanto la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

IVA nel commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.