giovedì 31 ottobre 2013

L'E-COMMERCE

Parliamo oggi di un nuovo e sempre più diffuso metodo per fare impresa: IL COMMERCIO ELETTRONICO ovvero l'E-COMMERCE.

Questa tipologia di commercio altro non è che la vendita on line di beni materiali nei confronti dei consumatori finali - di fatto una tradizionale cessione di beni - nella quale è la fase contrattualistica ad essere attuata attraverso tecnologie informatiche.

L’azienda si dota di un sito web, sul quale espone il suo catalogo che chiunque nel mondo può consultare, e dalla consultazione chiunque può passare all’ordine, con contestuale pagamento.

La vendita on line è completa quando tutte le fasi della transazione avvengono on-line: offerta, ordine e pagamento. Trattandosi di cessione di beni materiali la consegna avviene ovviamente con i canali tradizionali, e cioè vettore, corriere, servizio postale, consegna diretta con mezzi propri. Il pagamento può essere richiesto con successivo bonifico o contrassegno postale, anziché avvenire al momento dell’ordine in via elettronica, e, in questo caso, l’operazione è tanto più assimilabile a una ordinaria vendita in cui solo l’ordine è on line.

In entrambe le situazioni, fiscalmente parlando, la transazione è classificata “vendita per corrispondenza” disciplinata dall’art. 22, comma 1, n. 1, del Decreto Iva 633/72 e assimilata al commercio al minuto. Come nel commercio al minuto, infatti, l’offerta è fatta al pubblico e vale in modo definitivo: il cliente che ordina e paga via web ha diritto a ricevere la merce, ovviamente secondo le condizioni previste nell’offerta, chiunque esso sia e ovunque abbia sede.

Negozio virtuale

L’apertura dell’ e-commerce costituisce apertura di una attività di vendita al minuto che avviene in un negozio virtuale. L’azienda deve attivare gli adempimenti specificamente previsti per il commercio al minuto, salvo che non disponga già di uno o più punti vendita e che quindi non abbia già predisposta la propria contabilità all’uopo.

Ma vediamo tutti gli adempimenti necessari per aprire un negozio virtuale:

Adempimenti Agenzia Entrate
1.1. Modello Inizio Attività
Per avviare un’attività di e-commerce è necessario procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica).
Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico. All’interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati:
A. Indirizzo del sito Web
Se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, è necessario indicare l’indirizzo del sito Web.
  • Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo.
  • Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
B. Internet Service Provider
  • Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
    L’ulteriore casella “Cessazione attività di Commercio Elettronico” dovrà essere selezionata
    quando il contribuente cesserà l’attività di e-commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini IVA. 

    1.2 Archivio VIES
    L’art. 35 D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio VIES.
    VIES è un archivio informatico – consultabile tramite internet – che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall’Italia o da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie.
    Per i soggetti che iniziano l’attività – e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) – è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto di tali operazioni.
    Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso.L’autorizzazione si intende accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, slavo che entro i 30 giorni venga emanato da parte dell’Agenzia un provvedimento di diniego dell’autorizzazione.
    Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie.
    L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà
    essere revocata in qualsiasi momento.
2. Adempimenti Registro imprese

E’ necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con Modello I1 (imprese individuali) o S2 (società) -
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Solo successivamente alla presentazione del Mod. Com6Bis si procede con l’attivazione della posizione mediante presentazione del Mod. I2 (impresa individuale) o S5 (società).
Al momento dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza. 

3. Adempimenti Inps ed Inail

Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione Unica.
Invece, all’assicurazione INAIL sono tenuti solo i soggetti che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

4. Adempimenti comunali

In base al disposto dell’art. 68 D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività, alla presentazione al Comune nell’ambito del quale è stabilita la propria sede legale del modello di comunicazione denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ad efficacia immediata (contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali).

5. Adempimenti amministrativi

5.1. Indicazioni obbligatorie all’interno del sito Web
L’articolo 35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA.
L’omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83.

In ogni caso occorre presentare al comune ove è situata la sede dell’attività la preventiva comunicazione di inizio attività, indicando la persona fisica preposta, che può essere lo stesso imprenditore, o l’amministratore della società, o altra persona, e il settore merceologico in cui opera.


Il sito web o la titolarità del contratto con un portale deve appartenere all’imprenditore che effettivamente svolge l’attività di vendita, non è ammesso il ricorso ad una società di sola interfaccia. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al comune senza che sia intervenuto diniego, si può procedere ad avviare l’e-commerce.

                                                                   E-commerce e Iva

Il venditore ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, in un apposito “registro dei corrispettivi”, entro il giorno non festivo successivo. Alla scadenza mensile o trimestrale del pagamento dell’imposta occorre scorporare l’Iva dal totale dei corrispettivi annotati e sommarla all’Iva dovuta per le altre operazioni normalmente fatturate.

Non vi è obbligo di certificazione degli incassi e pertanto non deve essere emesso né scontrino fiscale, né ricevuta fiscale. Le vendite on line non sono soggette neppure all’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. (A meno che non si tratti di commercio elettronico diretto. Vedremo in seguito la differenza)

Il registro degli acquisti è unico ai fini Iva, qualsiasi scelta di suddivisione o numerazione particolare delle fatture in entrata è legata solo ad esigenze di rilevazioni statistiche interne all’azienda.

                                               E-commerce con l’Ue e con i paesi terzi
Una volta che l’azienda si è collocata sul web, le transazioni sono aperte ai consumatori di tutti i paesi, nazionali, comunitari, e-xtracomunitari. Se l’impresa non ha posto restrizioni alle operazioni con l’estero, al ricevimento dell’ordine e contestuale pagamento del bene più le spese di trasporto, l’operazione è conclusa, al venditore non resta che l’obbligo di consegnare la merce al cliente ovunque sia localizzato, in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo.

Occorre quindi individuare la territorialità dell’operazione per applicare la corretta normativa fiscale, che coinvolge, oltre che l’Iva, i diritti e dazi doganali ove previsti. La cessione a soggetti nazionali (siano essi imprenditori o privati) va assoggettata all’aliquota Iva prevista per il particolare bene ceduto. La cessione a un cliente residente in uno stato extra-Ue configura una esportazione: l’operazione è non imponibile, scatta l’obbligo di emissione della fattura e relativi adempimenti doganali. Occorre predisporre la dichiarazione di esportazione su una copia della quale la dogana di transito dovrà apporre il visto di uscita. In genere lo spedizioniere che si occupa del trasporto cura gli adempimenti di esportazione.
La cessione ad un cliente residente in uno stato comunitario soggetto a Iva nel suo paese da luogo all’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.41, comma 1, lettera b), del Dpr 633/72. Sarà l’acquirente, nel suo paese, a versare l’Iva a mezzo del meccanismo del reverse charge. Il venditore deve acquisire la corretta denominazione del cliente e la sua partita Iva e compilare, con cadenza mensile o trimestrale a seconda delle soglie di anno in anno previste, il modello Intrastat da inviare on line alla sua dogana di competenza, e in cui deve riepilogare tutte le transazioni compiute verso tutti i paesi membri dell’Ue. La situazione si complica nel caso di cessione a un cliente residente in uno stato comunitario soggetto privato. Trattandosi di un privato il versamento dell’Iva fa sempre capo al venditore, sia essa dovuta in Italia o nel singolo paese di destinazione.

Ma Quanto costa tutto questo?
Richiedere la partita IVA non ha alcun costo. L'iscrizione alla camera di commercio costa circa 80,00 euro/anno.
I contributi da versare all’INPS sono circa il 20% del reddito dichiarato, fino a 43.042 euro, ma c’è un minimo da versare: il minimale previsto per l’anno 2013 per i commercianti è di € 3.361,41 (pari a € 280,12 mensili).
Sulla parte eccedente i € 45.530,00 si versa il 22,84%.


Commercio elettronico diretto e Commercio elettronico indiretto: quali sono le differenze?

Per commercio elettronico diretto si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

IVA nel commercio elettronico diretto

Se a vendere è un’azienda italiana, indipendentemente dal fatto che l’operazione si qualifichi quale cessione di beni o prestazione di servizi, si tratta sempre di un’operazione imponibile ai fini IVA.
Secondo la legge, operazioni di commercio elettronico diretto, non possono considerarsi esonerate dall’obbligo di fatturazione.
Ad ogni modo, se risulta evidente che le operazioni di commercio elettronico diretto non rientrano nella previsione applicativa dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 quando sono effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sembra invece naturale la loro inclusione nel predetto articolo nel caso in cui le stesse siano effettuate nei confronti di privati consumatori. Vista infatti la locuzione ampia ed onnicomprensiva dell’art. 22 «commercio al minuto e attività assimilate», sembra chiara l’intenzione del legislatore di liberare  dal pesante obbligo della fatturazione tutte le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.

Per commercio elettronico indiretto si intendono le operazioni di vendita di beni materiali in quanto la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

IVA nel commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Nessun commento:

Posta un commento