mercoledì 20 novembre 2013

IL LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE

IL LAVORO GRATUITO NELLE IMPRESE FAMILIARI

Il lavoro subordinato tra familiari non sempre viene riconosciuto come tale in sede ispettiva e giudiziaria.
Con il risultato che una prestazione dichiarata come gratuita può essere riqualificata come onerosa per il datore.
Oltre alle conseguenze delle verifiche, numerose sentenze riportano la storia del soggetto - di volta in volta figlio, coniuge, sorella ecc..dell'imprenditore - che, avendo prestato lavoro non retribuito, rivendica in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto.
E' utile quindi ripercorrere alcuni punti fermi sul lavoro familiare, per non incorrere in contenstazioni:


LA GARTUITA' DELLA PRESTAZIONE:


La preunzione di gratuità è connaturata al vincolo che lega il coniuge ed i parenti e affini fino al sesto grado (c.c. art. 77) nonchè richiede la condizione di convivenza.
La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare: 
 
• in caso di attività lavorativa prestata nell’ambito di un’impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
•in caso di attività lavorativa prestata in fovore del coniuge professionista;
•in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di società di persone.

Si può facilmente presume che il lavoro svolto all'interno dell'ambiente familiare da un coniuge, un figlio, un fratello o sorella, ma anche da un soggetto stabilmente convivente o da un affine sia da considerare come prestazione gratuita offerta nell'adempimento di un dovere familiare. 
Tuttavia la riforma del diritto di famiglia avutasi con la L.151/1975 ha introdotto all'interno del codice l'art.230 bis, il quale prevede che nel caso in cui il lavoro di un familiare sia prestato in modo continuativo nell'ambito della famiglia o dell'impresa famiglia e nel caso in cui non vi sia alcun rapporto di lavoro subordinato, il familiare che presta il proprio operato, si configurerà come familiare lavoratore.


La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare in ogni caso non opera: 
 
• nell’ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali.

Fa eccezione il caso della società di capitali a socio unico.


IL FAMILIARE LAVORATORE (NON OCCASIONALE)

L'impresa familiare implica che il familiare lavoratore collabori all’impresa altrui e non cogestisca. Se, infatti, i familiari gestissero in comune l’impresa, si configurerebbe una società (di fatto, se non formalizzata in una delle tipologie previste dall’ordinamento) e non già un’impresa familiare, con la conseguenza, ad esempio, che un’eventuale dichiarazione di fallimento del titolare si estenderebbe a tutti i familiari.
L’attività lavorativa del familiare deve rivestire i caratteri della regolarità e costanza nel tempo; non può trattarsi di un apporto saltuario e occasionale. Peraltro, la collaborazione del familiare può anche non essere a tempo pieno ed esclusiva, ben potendo costui svolgere anche altre attività parallele.
La continuità dell’apporto richiesto dalla legge per la configurabilità della partecipazione all’impresa familiare, infatti, non impone la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell’apporto.
Il familiare lavoratore gode del diritto al mantenimento in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia. Tale diritto va osservato anche nel caso in cui l’impresa sia in perdita non produca profitti e consta nella corresponsione di quanto occorrente per far fronte alle esigenze di vita di chi non possegga redditi propri o non disponga di redditi adeguati.
Inoltre, il familiare ha il diritto di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi ed anche agli altri incrementi patrimoniali dell’azienda
Qualo'ora però al familiare vengono corrisposti acconti periodici (ovvero a titolo di stipendio) o vengano impartiti orari fissi ecco che non avremmo più un rapporto di familiare lavoratore bensì si tartterà di rapporto di subordinazione a tempo indeterminato.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE


Dal punto di vista fiscale, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 5, precisa che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, purché l’indicazione dei familiari e del loro rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore al periodo d’imposta, e sottoscritta dall’imprenditore e dai familiari stessi.
E’, altresì, necessario che l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato dai familiari, risulti dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore; che, infine, ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente.
Sotto l’aspetto previdenziale, il titolare e i familiari lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla speciale gestione lavoratori autonomi INPS a norma della L. 335/95 e versare i relativi contributi, che, di fatto, vengono corrisposti dal titolare dell’impresa familiare, il quale ha diritto ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di ciascun partecipante per la quota dallo stesso dovuta o, in alternativa, a dedurre la spesa complessiva dal proprio reddito ai fini della quantificazione dell’IRPEF.

FAMILIARE COLLABORATORE (OCCASIONALE)

Il ministero del lavoro ha chiarito le regole contributive in due lettere circolari:

Nella 10478 del 10 giugno sono indicati i casi in cui i familiari dell'imprenditore non sono tenuti ad iscriversi e conseguentemente a versare i contributi INPS.
Il ministero ha inidividuato tre casi:
  • Il familiare collaboratore che lavora a tempo piena presso un'altra azienda
  • Il familiare pensionato
  • Il familiare che collabora occasionalemnte

Perchè si abbia occasionalità della prestazione il familiare non deve prestare la propria attività per più di 720 ore nell'anno solare, ovvero per più di 90 giorni di 8 ore ciascuno.

Per quanto concere invece gli obblighi assicurativi, con la seconda lettera circolare del 5 agosto nr. 14184 il ministero chiarisce che scatta l'esenzione INAIL quando la persona coinvolta nella collaborazione lavora 1-2 giorni al mese, senza superare i 10 giorni lavorativi nell'anno.
Questo parametro misura il carattere “accidentale” delle prestazione, la condizione che esclude l'obbligo assicurativo Inail per il familiare che presta un'attività così limitata.


In sintesi bisogna quindi distinguere le tre tipologie di inquadramento:


 

FAMILIARE LAVORATORE FAMILIARE COLLABORATORE SUBORDINAZIONE
PRESTAZIONE Prestazione continuativa ma senza vincoli di orario 720 ore in un anno (90 giorni composti di 8 ore) orario fisso
CONTRIBUTI Gestione lavoratori autonomi solo se si superano le 720 ore annuali contributi lavoro dipendente
ASSICURAZIONE Iscrizione INAIL Iscrizione INAIL solo se si superano i 2 giorni mensili nonche è i 10 giorni annuali Iscrizione INAIL
REDDITO Partecipazione agli utlili, il reddito viene poi tassato per il 49% in campo ai facenti parte dell'impresa familiare. Lavoro gratuito solo se non persistono le caratteristiche del lavoro subordinato Partecipazione agli utlili, il reddito viene poi tassato per il 49% in campo ai facenti parte dell'impresa familiare. Lavoro gratuito solo se non persistono le caratteristiche del lavoro subordinato Stipendio mensile





 

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