mercoledì 18 dicembre 2013

STAMPE DI FINE ANNO...

Siamo giunti al termine dell'anno ed uno degli adempimenti con cui dobbiamo confrontarci è la stampa dei fatidici libri contabili riferiti all'anno d'imposta 2012.
Le società aventi esercizio corrispondente all’anno solare infatti, considerato che il termine originario di trasmissione dell’Unico 2013 era il 30 settembre 2013, dovranno accingersi a stampare i registri entro la data del 31 dicembre 2013. (“entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione”)
Per quanto concerne il registro dei beni ammortizzabili invece, l’articolo 16 del DPR 600/73 impone come termine di stampa quello di presentazione delle dichiarazioni (per il 2012 la scadenza era pertanto il 30 settembre 2013).

ADEMPIMENTO TERMINE

Stampa LIBRO GIORNALE: 31 dicembre 2013
Stampa REGISTRI IVA: 31 dicembre 2013
Stampa INVENTARIO: 31 dicembre 2013
Stampa REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI: 30 settembre 2013

Ma facciamo un passo indietro e vediamo come prima cosa che libri/registri sociali e contabili le società devono tenere...

La prima differenza sulla quale dobbiamo soffermarci è quelle tra LIBRI SOCIALI (art. 2421 C.C) e LIBRI/REGISTRI CONTABILI.
I primi vengono tenuti dalle società di capitali (es. libro delle obbligazioni, libro delle adunanze, libro delle decisioni dei soci, libro delle decisione degli amministratori..) mentre i secondi vengono tenuti sia dalle società di capitali sia dalle società di persone o dai professionisti in relazione al REGIME CONTABILE utilizzato (contabilità ordinaria o semplificata).

Una società di persone in regime ordinario infatti avrà i seguenti libri contabili:
  • libro giornale
  • libro inventari
  • registri IVA (acquisti,vendite,corrispettivi)
  • registro beni ammortizzabili

Una società di persone in regime semplificato invece terrà:

  • registri IVA
  • registro beni ammortizzabili

Una differenza importante poi che distingue questi documenti è la bollatura e la vidimazione: i Libri Sociali devono:

  • essere vidimati prima dell'uso dalla CCIAA
  • essere bollati ogni 100 pg. o frazione (marche da bollo € 16,00 o versamento con F23)
  • essere numerati progressivamente (es. pg 1/2012 pg 2/2012...)
  • assolvere la tassa annuale forfettaria di concessione governativa che dipende dall'ammontare del capitale sociale (se inferiore ad € 516.456,90 la tassa ammonterà ad € 309,87 se superiore la tassa ammonterà ad € 516,46)

I Libri Contabili invece sono stati esclusi dall'obbligo di vidimazione da parte della CCIAA ma bisogna comunque apporre le marche da bollo sul libro giornale e sul libro inventari ogni 100 pagine o frazione di esse.
L'importo delle marche da bollo varia se si tratta di società di persone o società di capitali.

Le prime (non assolvendo la tassa forfetaria) devono apporre 2 marche da € 16,00 ogni 100 pg. o frazione mentre le società di capitali (essendo obbligate a versare tale tassa) avranno l'obbligo di apporre una marca da € 16,00 ogni 100 pg o frazione.

Riassumiamo brevemente il tutto in un piccolo schema...


 

SOCIETA' DI CAPITALI SOCIETA' DI PERSONE


REGIME ORDINARIO REGIME SEMPLIFICATO
LIBRI SOCIALI VIDIMAZIONE CCIAA NO LIBRI SOCIALI, NO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FORFETTARIA
BOLLATURA
TASSA DI CONCESSIONE GOV. FORFET.
NUMERAZIONE PROGRESSIVA
DIRITTI DI SEGRETERIA € 25
LIBRI CONTABILI LIBRO INVENTARI (MARCA DA € 16) LIBRO INVENTARI (MARCA DA € 32)
LIBRO GIORNALE (MARCA DA € 16) LIBRI GIORNALE (MARCA DA € 32)
REGISTRI IVA REGISTRI IVA REGISTRI IVA
REGISTRI BENI AMMORTIZZABILI REGISTRI BENI AMMORTIZZABILI REGISTRI BENI AMMORTIZZABILI



 
Eccoci quindi pronti ad affrontare il conteggio pagine ed il conteggio marche che...devono OBBLIGATORIAMENTE essere datate non oltre 31.12.2013.







mercoledì 20 novembre 2013

IL LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE

IL LAVORO GRATUITO NELLE IMPRESE FAMILIARI

Il lavoro subordinato tra familiari non sempre viene riconosciuto come tale in sede ispettiva e giudiziaria.
Con il risultato che una prestazione dichiarata come gratuita può essere riqualificata come onerosa per il datore.
Oltre alle conseguenze delle verifiche, numerose sentenze riportano la storia del soggetto - di volta in volta figlio, coniuge, sorella ecc..dell'imprenditore - che, avendo prestato lavoro non retribuito, rivendica in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto.
E' utile quindi ripercorrere alcuni punti fermi sul lavoro familiare, per non incorrere in contenstazioni:


LA GARTUITA' DELLA PRESTAZIONE:


La preunzione di gratuità è connaturata al vincolo che lega il coniuge ed i parenti e affini fino al sesto grado (c.c. art. 77) nonchè richiede la condizione di convivenza.
La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare: 
 
• in caso di attività lavorativa prestata nell’ambito di un’impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
•in caso di attività lavorativa prestata in fovore del coniuge professionista;
•in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di società di persone.

Si può facilmente presume che il lavoro svolto all'interno dell'ambiente familiare da un coniuge, un figlio, un fratello o sorella, ma anche da un soggetto stabilmente convivente o da un affine sia da considerare come prestazione gratuita offerta nell'adempimento di un dovere familiare. 
Tuttavia la riforma del diritto di famiglia avutasi con la L.151/1975 ha introdotto all'interno del codice l'art.230 bis, il quale prevede che nel caso in cui il lavoro di un familiare sia prestato in modo continuativo nell'ambito della famiglia o dell'impresa famiglia e nel caso in cui non vi sia alcun rapporto di lavoro subordinato, il familiare che presta il proprio operato, si configurerà come familiare lavoratore.


La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare in ogni caso non opera: 
 
• nell’ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali.

Fa eccezione il caso della società di capitali a socio unico.


IL FAMILIARE LAVORATORE (NON OCCASIONALE)

L'impresa familiare implica che il familiare lavoratore collabori all’impresa altrui e non cogestisca. Se, infatti, i familiari gestissero in comune l’impresa, si configurerebbe una società (di fatto, se non formalizzata in una delle tipologie previste dall’ordinamento) e non già un’impresa familiare, con la conseguenza, ad esempio, che un’eventuale dichiarazione di fallimento del titolare si estenderebbe a tutti i familiari.
L’attività lavorativa del familiare deve rivestire i caratteri della regolarità e costanza nel tempo; non può trattarsi di un apporto saltuario e occasionale. Peraltro, la collaborazione del familiare può anche non essere a tempo pieno ed esclusiva, ben potendo costui svolgere anche altre attività parallele.
La continuità dell’apporto richiesto dalla legge per la configurabilità della partecipazione all’impresa familiare, infatti, non impone la continuità della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell’apporto.
Il familiare lavoratore gode del diritto al mantenimento in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia. Tale diritto va osservato anche nel caso in cui l’impresa sia in perdita non produca profitti e consta nella corresponsione di quanto occorrente per far fronte alle esigenze di vita di chi non possegga redditi propri o non disponga di redditi adeguati.
Inoltre, il familiare ha il diritto di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi ed anche agli altri incrementi patrimoniali dell’azienda
Qualo'ora però al familiare vengono corrisposti acconti periodici (ovvero a titolo di stipendio) o vengano impartiti orari fissi ecco che non avremmo più un rapporto di familiare lavoratore bensì si tartterà di rapporto di subordinazione a tempo indeterminato.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE


Dal punto di vista fiscale, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 5, precisa che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, purché l’indicazione dei familiari e del loro rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore al periodo d’imposta, e sottoscritta dall’imprenditore e dai familiari stessi.
E’, altresì, necessario che l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato dai familiari, risulti dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore; che, infine, ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente.
Sotto l’aspetto previdenziale, il titolare e i familiari lavoratori sono tenuti ad iscriversi alla speciale gestione lavoratori autonomi INPS a norma della L. 335/95 e versare i relativi contributi, che, di fatto, vengono corrisposti dal titolare dell’impresa familiare, il quale ha diritto ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di ciascun partecipante per la quota dallo stesso dovuta o, in alternativa, a dedurre la spesa complessiva dal proprio reddito ai fini della quantificazione dell’IRPEF.

FAMILIARE COLLABORATORE (OCCASIONALE)

Il ministero del lavoro ha chiarito le regole contributive in due lettere circolari:

Nella 10478 del 10 giugno sono indicati i casi in cui i familiari dell'imprenditore non sono tenuti ad iscriversi e conseguentemente a versare i contributi INPS.
Il ministero ha inidividuato tre casi:
  • Il familiare collaboratore che lavora a tempo piena presso un'altra azienda
  • Il familiare pensionato
  • Il familiare che collabora occasionalemnte

Perchè si abbia occasionalità della prestazione il familiare non deve prestare la propria attività per più di 720 ore nell'anno solare, ovvero per più di 90 giorni di 8 ore ciascuno.

Per quanto concere invece gli obblighi assicurativi, con la seconda lettera circolare del 5 agosto nr. 14184 il ministero chiarisce che scatta l'esenzione INAIL quando la persona coinvolta nella collaborazione lavora 1-2 giorni al mese, senza superare i 10 giorni lavorativi nell'anno.
Questo parametro misura il carattere “accidentale” delle prestazione, la condizione che esclude l'obbligo assicurativo Inail per il familiare che presta un'attività così limitata.


In sintesi bisogna quindi distinguere le tre tipologie di inquadramento:


 

FAMILIARE LAVORATORE FAMILIARE COLLABORATORE SUBORDINAZIONE
PRESTAZIONE Prestazione continuativa ma senza vincoli di orario 720 ore in un anno (90 giorni composti di 8 ore) orario fisso
CONTRIBUTI Gestione lavoratori autonomi solo se si superano le 720 ore annuali contributi lavoro dipendente
ASSICURAZIONE Iscrizione INAIL Iscrizione INAIL solo se si superano i 2 giorni mensili nonche è i 10 giorni annuali Iscrizione INAIL
REDDITO Partecipazione agli utlili, il reddito viene poi tassato per il 49% in campo ai facenti parte dell'impresa familiare. Lavoro gratuito solo se non persistono le caratteristiche del lavoro subordinato Partecipazione agli utlili, il reddito viene poi tassato per il 49% in campo ai facenti parte dell'impresa familiare. Lavoro gratuito solo se non persistono le caratteristiche del lavoro subordinato Stipendio mensile





 

giovedì 31 ottobre 2013

L'E-COMMERCE

Parliamo oggi di un nuovo e sempre più diffuso metodo per fare impresa: IL COMMERCIO ELETTRONICO ovvero l'E-COMMERCE.

Questa tipologia di commercio altro non è che la vendita on line di beni materiali nei confronti dei consumatori finali - di fatto una tradizionale cessione di beni - nella quale è la fase contrattualistica ad essere attuata attraverso tecnologie informatiche.

L’azienda si dota di un sito web, sul quale espone il suo catalogo che chiunque nel mondo può consultare, e dalla consultazione chiunque può passare all’ordine, con contestuale pagamento.

La vendita on line è completa quando tutte le fasi della transazione avvengono on-line: offerta, ordine e pagamento. Trattandosi di cessione di beni materiali la consegna avviene ovviamente con i canali tradizionali, e cioè vettore, corriere, servizio postale, consegna diretta con mezzi propri. Il pagamento può essere richiesto con successivo bonifico o contrassegno postale, anziché avvenire al momento dell’ordine in via elettronica, e, in questo caso, l’operazione è tanto più assimilabile a una ordinaria vendita in cui solo l’ordine è on line.

In entrambe le situazioni, fiscalmente parlando, la transazione è classificata “vendita per corrispondenza” disciplinata dall’art. 22, comma 1, n. 1, del Decreto Iva 633/72 e assimilata al commercio al minuto. Come nel commercio al minuto, infatti, l’offerta è fatta al pubblico e vale in modo definitivo: il cliente che ordina e paga via web ha diritto a ricevere la merce, ovviamente secondo le condizioni previste nell’offerta, chiunque esso sia e ovunque abbia sede.

Negozio virtuale

L’apertura dell’ e-commerce costituisce apertura di una attività di vendita al minuto che avviene in un negozio virtuale. L’azienda deve attivare gli adempimenti specificamente previsti per il commercio al minuto, salvo che non disponga già di uno o più punti vendita e che quindi non abbia già predisposta la propria contabilità all’uopo.

Ma vediamo tutti gli adempimenti necessari per aprire un negozio virtuale:

Adempimenti Agenzia Entrate
1.1. Modello Inizio Attività
Per avviare un’attività di e-commerce è necessario procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante Comunicazione Unica (ComUnica).
Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico. All’interno dello stesso, vanno riportati i seguenti dati:
A. Indirizzo del sito Web
Se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, è necessario indicare l’indirizzo del sito Web.
  • Barrare la casella “PROPRIO” nel caso in cui si sia titolari di un sito Web autonomo.
  • Barrare la casella “OSPITANTE” nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.
B. Internet Service Provider
  • Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.
    L’ulteriore casella “Cessazione attività di Commercio Elettronico” dovrà essere selezionata
    quando il contribuente cesserà l’attività di e-commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini IVA. 

    1.2 Archivio VIES
    L’art. 35 D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio VIES.
    VIES è un archivio informatico – consultabile tramite internet – che consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall’Italia o da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie.
    Per i soggetti che iniziano l’attività – e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) – è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto di tali operazioni.
    Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso.L’autorizzazione si intende accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, slavo che entro i 30 giorni venga emanato da parte dell’Agenzia un provvedimento di diniego dell’autorizzazione.
    Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie.
    L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà
    essere revocata in qualsiasi momento.
2. Adempimenti Registro imprese

E’ necessario provvedere all’apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con Modello I1 (imprese individuali) o S2 (società) -
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Solo successivamente alla presentazione del Mod. Com6Bis si procede con l’attivazione della posizione mediante presentazione del Mod. I2 (impresa individuale) o S5 (società).
Al momento dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza. 

3. Adempimenti Inps ed Inail

Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica (ComUnica) con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione Unica.
Invece, all’assicurazione INAIL sono tenuti solo i soggetti che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

4. Adempimenti comunali

In base al disposto dell’art. 68 D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività, alla presentazione al Comune nell’ambito del quale è stabilita la propria sede legale del modello di comunicazione denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ad efficacia immediata (contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali).

5. Adempimenti amministrativi

5.1. Indicazioni obbligatorie all’interno del sito Web
L’articolo 35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA.
L’omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83.

In ogni caso occorre presentare al comune ove è situata la sede dell’attività la preventiva comunicazione di inizio attività, indicando la persona fisica preposta, che può essere lo stesso imprenditore, o l’amministratore della società, o altra persona, e il settore merceologico in cui opera.


Il sito web o la titolarità del contratto con un portale deve appartenere all’imprenditore che effettivamente svolge l’attività di vendita, non è ammesso il ricorso ad una società di sola interfaccia. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al comune senza che sia intervenuto diniego, si può procedere ad avviare l’e-commerce.

                                                                   E-commerce e Iva

Il venditore ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, in un apposito “registro dei corrispettivi”, entro il giorno non festivo successivo. Alla scadenza mensile o trimestrale del pagamento dell’imposta occorre scorporare l’Iva dal totale dei corrispettivi annotati e sommarla all’Iva dovuta per le altre operazioni normalmente fatturate.

Non vi è obbligo di certificazione degli incassi e pertanto non deve essere emesso né scontrino fiscale, né ricevuta fiscale. Le vendite on line non sono soggette neppure all’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. (A meno che non si tratti di commercio elettronico diretto. Vedremo in seguito la differenza)

Il registro degli acquisti è unico ai fini Iva, qualsiasi scelta di suddivisione o numerazione particolare delle fatture in entrata è legata solo ad esigenze di rilevazioni statistiche interne all’azienda.

                                               E-commerce con l’Ue e con i paesi terzi
Una volta che l’azienda si è collocata sul web, le transazioni sono aperte ai consumatori di tutti i paesi, nazionali, comunitari, e-xtracomunitari. Se l’impresa non ha posto restrizioni alle operazioni con l’estero, al ricevimento dell’ordine e contestuale pagamento del bene più le spese di trasporto, l’operazione è conclusa, al venditore non resta che l’obbligo di consegnare la merce al cliente ovunque sia localizzato, in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo.

Occorre quindi individuare la territorialità dell’operazione per applicare la corretta normativa fiscale, che coinvolge, oltre che l’Iva, i diritti e dazi doganali ove previsti. La cessione a soggetti nazionali (siano essi imprenditori o privati) va assoggettata all’aliquota Iva prevista per il particolare bene ceduto. La cessione a un cliente residente in uno stato extra-Ue configura una esportazione: l’operazione è non imponibile, scatta l’obbligo di emissione della fattura e relativi adempimenti doganali. Occorre predisporre la dichiarazione di esportazione su una copia della quale la dogana di transito dovrà apporre il visto di uscita. In genere lo spedizioniere che si occupa del trasporto cura gli adempimenti di esportazione.
La cessione ad un cliente residente in uno stato comunitario soggetto a Iva nel suo paese da luogo all’obbligo di emissione della fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.41, comma 1, lettera b), del Dpr 633/72. Sarà l’acquirente, nel suo paese, a versare l’Iva a mezzo del meccanismo del reverse charge. Il venditore deve acquisire la corretta denominazione del cliente e la sua partita Iva e compilare, con cadenza mensile o trimestrale a seconda delle soglie di anno in anno previste, il modello Intrastat da inviare on line alla sua dogana di competenza, e in cui deve riepilogare tutte le transazioni compiute verso tutti i paesi membri dell’Ue. La situazione si complica nel caso di cessione a un cliente residente in uno stato comunitario soggetto privato. Trattandosi di un privato il versamento dell’Iva fa sempre capo al venditore, sia essa dovuta in Italia o nel singolo paese di destinazione.

Ma Quanto costa tutto questo?
Richiedere la partita IVA non ha alcun costo. L'iscrizione alla camera di commercio costa circa 80,00 euro/anno.
I contributi da versare all’INPS sono circa il 20% del reddito dichiarato, fino a 43.042 euro, ma c’è un minimo da versare: il minimale previsto per l’anno 2013 per i commercianti è di € 3.361,41 (pari a € 280,12 mensili).
Sulla parte eccedente i € 45.530,00 si versa il 22,84%.


Commercio elettronico diretto e Commercio elettronico indiretto: quali sono le differenze?

Per commercio elettronico diretto si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download.

IVA nel commercio elettronico diretto

Se a vendere è un’azienda italiana, indipendentemente dal fatto che l’operazione si qualifichi quale cessione di beni o prestazione di servizi, si tratta sempre di un’operazione imponibile ai fini IVA.
Secondo la legge, operazioni di commercio elettronico diretto, non possono considerarsi esonerate dall’obbligo di fatturazione.
Ad ogni modo, se risulta evidente che le operazioni di commercio elettronico diretto non rientrano nella previsione applicativa dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 quando sono effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sembra invece naturale la loro inclusione nel predetto articolo nel caso in cui le stesse siano effettuate nei confronti di privati consumatori. Vista infatti la locuzione ampia ed onnicomprensiva dell’art. 22 «commercio al minuto e attività assimilate», sembra chiara l’intenzione del legislatore di liberare  dal pesante obbligo della fatturazione tutte le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.

Per commercio elettronico indiretto si intendono le operazioni di vendita di beni materiali in quanto la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

IVA nel commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

giovedì 24 ottobre 2013

LO SPESOMETRO

LO SPESOMETRO...

Manca meno di un mese alla scadenza ed oggi parliamo del famoso e chiaccherato SPESOMETRO..

Ebbene il 12 Novembre si avvicina ed i soggetti mensili si apprestano a presentare il nuovo modello di comunicazione polivalente, approvato con provvedimento direttoriale lo scorso 2 agosto, seguiti poi il 21 Novembre da tutti gli altri soggetti.
Ma facciamo un breve e “succoso” sunto di chi, quando e come deve presentare questa comunicazione...

Il nuovo spesometro polivalente congloberà al suo interno varie comunicazioni che prima dovevano essere presentate separatamente ovvero:

  • La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
  • La comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti
  • La comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San marino
  • La comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata (black list)

e dovrà essere presentato da:

TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA CHE ABBIANO EFFTTUATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO:


1) operazioni rilevanti IVA nel periodo di riferimento ( tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti)







documentate da fattura qualsialsi importo




non documentate da fattura sopra i 3600 €











2) operazioni legate al turismo effettuate in contanti superiori a 1000 € fino ad € 15000







3) registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino







si va a sostitutire la comunicazione cartacea inviata all'agenzia entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura, dove si indicava l'avvenuta registrazione di quest'ultima sia nel registro acquisti che nel registro vendite







4) operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate noi confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi con regime fiscale privilegiato (black list)







vanno indicate solamente le operazioni di importo superiore ad € 500,00 e si va a sostituire il vecchio modello black list.
La scadenza rimane comunque mensile o trimestrale ma a cambiare è appunto il modello







5) attività di locazione/noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli...)


Per quanto riguarda i primi due punti, il contribuente ha l'OBBLIGO di presentare la comunicazione in questione, mentre per quanto concerne gli ultimi 3, fino a fine 2013 il soggetto ha FACOLTA' di optare per il modello polivalente; ovvero fino al 31/12/13 esso potrebbe optare ancora per i singoli modelli.

I SOGGETTI ESENTI DA TALE ADEMPIMENTO SONO:

1) Chi effettua operazioni BtoC (senza emissione di fatture) per un importo unitario non infriore a 3600 € al lordo di iva pagati con carte di credito, di debito o preparagate







2) chi ha optato per il regime dei Minimi










3) Stato, regioni, provincie, comuni ed altri organismi di diritto pubblico








4) chi effettua importazioni, esportazioni, (quindi che hanno già presentato il modello INTRASTAT), cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici in paesi black list


ULTERIORI PECULIARITA' SALIENTI..

La comunicazione può essere compilata in forma aggregata o in forma analitica
Per le operazioni con San Marino e per le operazioni legate al turismo non è possibile optare per la forma aggregata
Può essere scelta e seguita solo una modalità di compilazione O analitica O aggregata
Se si sceglie di presentare la comunicazione per gli scambi black list o san marino va indicato il mese o il trimestre di riferimento nel Frontespizio
Per gli scambi con San marino va presentata autonomamanete (senza altri dati all'interno) QUADRO SE


TERMINI DI PRESENTAZIONE






Per il 2012 Contribuenti mensili 12/11/13

Altri contribuenti 21/11/13
Per il 2013 Contribuenti mensili 10/04/14

Altri contribuenti 20/04/14


IL MODELLO ANDRA' PRESENTATO PER VIA TELEMATICA..

1) direttamente dal contribuente;
2) tramite intermediari abilitati;

Per quanto concerne il primo punto, il contruibuente potrà avvalersi dei programmi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline qualora sussistano i relativi requisiti) oppure, come indicato nel secondo punto, tramite il proprio consulente o CAF.


Allo stato attuale della norma si può affermare quindi che, a titolo esemplificativo, un contribuente a regime mensile che effettua operazione black list, dovrebbe presentare dodici "mini spesometri" entro il mese successivo a quello di riferimento (scadenza tipica della comunicazione black list) e poi, un "Maxi spesometro" con il riepilogo delle operazioni totali alla data del 10 aprile.
Il tutto senza contare che se l'impresa stessa opera anche con San Marino, ogni mese dovrà inviare altrettanti mini-spesometri  San Marino..



























































mercoledì 23 ottobre 2013

QUANTO COSTA COSTITUIRE UNA SRL?

QUANTO COSTA COSTITUIRE UNA S.R.L?

Ad oggi, in Italia, abbiamo la possibilità di scegliere tra due tipologie di società a responsabilità limitata: quella comune ovvero la tipica S.R.L. e la società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S). Prima dell'entrata in vigore del Dl lavoro 76/2013 , un'ulteriore tipologia di s.r.l. a basso costo, era costituita dalla società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.R.L.C.R.) restata in vita però solo pochi mesi e conglobata ora all'interno della S.R.L.S.
Entrambe sono dei soggetti giuridici che godono della responsabilità limitata ovvero, per le obbligazioni sociali, si risponde con il capitale della società e non con il patrimonio personale dei soci ma andiamo ad analizzare i vari cambiamenti che sono stati apportati.
La S.r.l.s. è stata introdotta con il Decreto Monti sulle liberalizzazioni a la sua peculiarità riguarda il capitale sociale: quest'ultimo deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore ai 10.000.
Inizialmente (ante Dl lavoro 76/2013) poteva essere costituita solamente da persone con età inferiore a 35 anni e l'organo amministrativo non poteva essere rappresentato da non soci.
Ora questo limite (che non persisteva invece nella S.r.l.c.r.) è stato abolito dall'art. 9 commi 13,14 e 15 del Dl 76/2013 dando quindi vita ad un'unica alternativa alla comune s.r.l..
Il “pregio” della s.r.l.s è la sua pressoché totale gratuità: se infatti per costituirla si utilizza il fac-simile standard indicato nel decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, “l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e segreteria e non sono dovuti onorari notarili” (art. 3 co. 3 Dl 1/2012). Il compenso notarile resta invece dovuto se si deborda dall'atto costitutivo standard e si confezione la S.r.l.s. su “misura” (nota 43644 del 10 dicembre 2012 del ministero della Giustizia).
Resta fermo che l'atto costituivo debba indicare, oltre alle generalità dei soci:
  • la denominazione sociale, la quale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata
  • l'ammontare del capitale, il quale deve essere conferito interamente in denaro e versato nelle mani dei componenti l'organo amministrativo (in sostanza non si depositano i “decimi” in banca).
Uno dei principali problemi che gli esperti indicano in relazione e questa tipologia di società è l'accesso al credito: difficile ipotizzare che le banche concedano grandi finanziamenti ad aziende con requisiti di capitale minimi.
Per gli imprenditori under 35, però, potrebbe esserci in vista la possibilità di ottenere credito a condizioni agevolate.
Lo prevede il comma 4 bis dell'art. 44 della legge 7 agosto 2012, n. 134 secondo cui il Ministero dell'Economia si impegna a promuovere un accordo con l'associazione banche italiane, “per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriali attraverso la costituzione di S.r.l a basso capitale”.

Ma vediamo quanto può costare costituire una o l'altra fattispecie di società..

COSTI DI COSTITUZIONE SRL ES. CAPITALE SOCIALE 15.000 € (*)

COSTO


NOTAIO (*) € 1.259,00
Costi medi notarili per la costituzione di una società di capitali
DIRITTO ANNUALE CCIAA € 200,00
VERSAMENTO DEL 25% SUL CAPITALE SOCIALE (*) € 3.750,00
con capitale fino a € 13.950 € 1.124,00
DIRITTO DI SEGRETERIA € 90,00
con capitale fino a € 23.250 € 1.259,00
IMPOSTA DI REGISTRO € 168,00
con capitale fino a € 37.200 € 1.397,00
IMPOSTA DI BOLLO € 156,00
con capitale fino a € 55.800 € 1.532,00
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI € 309,87
con capitale fino a € 186.000 € 2.048,00
TOTALE € 5.932,87
con capitale fino a € 200.000 € 2.150,00

ES. CAPITALE SOCIALE
1000,00 (*)
COSTI DI COSTITUZIONE SRLS

COSTO
NOTAIO € 0,00
DIRITTO ANNUALE CCIAA € 200,00
IL CAPITALE VA INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO (*) € 1.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,00
IMPOSTA DI REGISTRO € 168,00
IMPOSTA DI BOLLO € 0,00
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI € 309,87


TOTALE € 1.677,87


La società a responsabilità limitata semplificata è più economica a livello costitutivo in quanto esente da imposta di bollo, diritti di segreteria ed oneri notarili.
Sono in ogni caso dovuti, una volta avviata l'attività, i contributi INPS, i versamenti INAIL, i bolli per i libri sociali e contabili obbligatori, gli oneri riguardanti il deposito del bilancio e i diritti CCIAA.
Con norma di chiusura il Dl 76/2013 dispone che le S.r.l.c.r. finora registrate al registro delle imprese sono automaticamente riqualificate come S.r.l.s.

martedì 22 ottobre 2013

“MORTA UNA TASSA...SE NE FA UN'ALTRA”

MORTA UNA TASSA...SE NE FA UN'ALTRA”


Non c'è tempo per rilassarsi...il portafogli degli italiani aveva fatto un sospiro di sollievo con l'approvazione del decreto legge sull'abolizione dell'Imu ma, da gennaio, si ritroverà a fare i conti con l'arrivo della nuova Service Tax, l'imposta sui rifiuti confermata e con la Legge di Stabilità alla quale viene attribuito il nome di TRISE.
Inizialmente chiamata Taser (denominazione delle pistole elettriche utilizzate in alcuni Paesi dalle donne contro i molestatori) ma subito poi rinominata Service Tax, la nuova tassa prevista dal Governo, si accinge a dare una bella scossa ai contribuenti proprietari di immobili ed affittuari.
Sarà gestita direttamente dai Comuni, che ne decideranno aliquote e regolamenti e sarà costituita da due componenti: la Tari e la Tasi.
La prime di esse, ovvero la Tari, sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sostituirà dunque la Tares e seguirà lo stesso principio: non sarà necessario produrre effettivamente rifiuti, ma sarà sufficiente la semplice predisposizione di un locale a produrne.
Nel caso di abitazioni private, sarà l'occupante, proprietario o affittuario ad accollarsi l'intero onere.
La seconda componente invece, la Tasi, servirà a sostenere le spese comunali per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili (manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, cura dei parchi e così via...).
In questo caso il pagamento dell'imposta sarà suddiviso tra proprietario e l'eventuale affittuario.
Ecco quindi che Imu e Tares sembrano sparire ma in realtà si ripresentano unificate, pronte ad incidere, questa volta, non solo sui proprietari ma anche sugli utilizzatori dell'immobile stesso.

lunedì 21 ottobre 2013

I VOUCHER INPS PER IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO

I VOUCHER INPS PER IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO

La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Ma facciamo un passo indietro ed andiamo a vedere cos'è il lavoro occasionale di tipo accessorio. Quest'ultimo è una modalità di prestazione lavorativa non riconducibile ad un contratto di lavoro in quanto svolta in modo saltuario.

I soggetti tra i quali intercorre la prestazione di lavoro occasionale sono due: i committenti ovvero chi commissiona il lavoro ed il prestatore ovvero chi effettua la prestazione.
 
COMMITTENTI PRESTATORI
famiglie pensionati
enti senza scopo di lucro, soggetti non imprenditori studenti nei periodi di vacanza ovvero giovani tra i 16 e i 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di qualsialsi ordine e grado che prestino il proporio lavoro nei periodi delle vacanze natalizie (1° dicembre – 10 gennaio), della vacanze pasquali e delle vacanza estive (1° giugno – 30 settembre) oppure i sabati o le domeniche oltre che nei periodi compatibili con gli impegni scolastici (gli studenti universitari possono svolgere lavoro occasonale in ogni periodo dell'anno)
imprese familiari percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassaintegrati, titolari di indennità di discoccupazione)
imprenditori di tutti i settori lavoreatori part-time
committenti pubblici prestatori extracomunitari purchè in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgmento dell'attività lavorativa


 Le attività lavorative che possono essere svolte si estendono a tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Ma ora andiamo ad approfondire il sistema dei “buoni” e vediamo come funziona..

Il pagamento delle prestazioni suddette (occasionali di tipo accessorio) viene attraverso il meccanismo del “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto di un voucher da 10,00 € sarà quindi di 7,50 € e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione.

Se, ad esempio, volessimo corrispondere ad un prestatore per il suo lavoro di ore 8 un totale netto di 60 €, dovremmo consegnargli 8 buoni da 10 € che al committente costeranno quindi 80 €.

Sono, inoltre, disponibili buoni “multipli”, del valore di 50 euro equivalente a 5 buoni non separabili oppure un buono di 20 euro pari a 2 buoni non separabili fino ad una valore non separabile di € 500

La tabella seguente va a riassumere brevemente il trattamento economico totale che può essere corrisposto tramite questa procedura:

TRATTAMENTO ECONOMICO
Regola generale I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5000€ netti (6666€ lordi) per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (per ogni committtente non si possono superare i 2000€ netti ovvero 2666€ lordi)
Percettori di misure di sostegno al reddito Non possono superare il limite economico di 3000€ nette per anno solare (4000€lordi)


Il committente avrà l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso committente.
L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Ma io committente mi chiedo, dove posso trovare questi Voucher? Devo adempiere a qualche obbligo di comunicazione prima di “ingaggiare” il mio prestatore?

Per rispondere a tali domande vi propongo delle tabelle riassuntive...

 
DOVE ACQUISTARE I VOUCHER
Distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS in questo caso il committente dovrà versare su un apposito conto corrente postale l'importo totale dei buoni che intende prelevare (dopo averne controllato la disponibilità presso la sede del ritiro)
Modalità di acquisto telematico bisogna accedere al sito www.inps.it, nella sezione Servizi on-line/per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/accesso ai servizi. Il versamento per l'acquisto può essere fatto anche tramite pagamento on-line.
Aquisto presso rivenditori di generi di monopolio autorizzati il committente può recarsi presso un tabaccaio autorizzato presentando il proprio codice fiscale o la carta di indentità elettronica. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1000 € di buoni o, nello stesso giorno, fino a 2000€ (verrà pagata una commissione di 1€ al tabaccaio per il servizio)
Presso gli sportelli bancari Presentando sempre il documento di cui sopra, per l'acquisto dei voucher è dovuta una commissione di 1 € per operazione e possono essere acquistati fino ad € 5000 di buoni lavoro in una sola operazione.
Uffici postali Presentando il documento di cui sopra oppure comunicando la P.iva della società. Per l'acquisto è prevista una commissione di € 2,5 +IVA. Limite giornaliero di acquisto € 5000.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Prima dell'inizio della prestazione (anche il giorno stesso) Deve comunicare all'INPS tramite Call center oppure tramite il sito o ancora recandosi presso la sede INPS i propri dati nonché i dati del prestatore ed il periodo di effettiva prestazione dell'attività
La comunicazione è obbligatoria e necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi


Una volta portata a termine la prestazione, il lavoratore potrà incassare la somma netta dei voucher presso lo stesso soggetto che ha erogato il voucher al committente:
  • se il voucher è stato acquistato presso le sedi INPS, il prestatore avrà tempo 24 mesi per incassarlo presso tutti gli uffici postali nazionali
  • se il voucher è stato emesso da rivenditori di generi di monopolio autorizzati, possono essere riscossi nella relativa “rete tabaccai” del secondo giorno successivo alla fine della prestazione
  • se il voucher è stato emesso telematicamente la riscossione può avvenire tramite INPS card o bonifico
  • i voucher acquistati presso sportelli bancari possono essere riscossi, dopo 24 ore dal termine della prestazione, presso lo stesso circuito bancario
  • Presso gli uffici postali è possibile riscuotere i buoni a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dall'emissione.