Parliamo oggi di un nuovo e sempre più
diffuso metodo per fare impresa: IL COMMERCIO ELETTRONICO ovvero
l'E-COMMERCE.
Questa tipologia di commercio altro non
è che la vendita on line di beni materiali nei confronti dei
consumatori finali - di fatto una tradizionale cessione di beni -
nella quale è la fase contrattualistica ad essere attuata
attraverso tecnologie informatiche.
L’azienda
si dota di un sito web, sul quale espone il suo catalogo che chiunque
nel mondo può consultare, e dalla consultazione chiunque può
passare all’ordine, con contestuale pagamento.
La vendita
on line è completa quando tutte le fasi della transazione
avvengono on-line: offerta, ordine e pagamento.
Trattandosi di cessione di beni materiali la consegna avviene
ovviamente con i canali tradizionali, e cioè vettore,
corriere, servizio postale, consegna diretta con mezzi propri. Il
pagamento può essere richiesto con successivo bonifico o
contrassegno postale, anziché avvenire al momento dell’ordine
in via elettronica, e, in questo caso, l’operazione è tanto
più assimilabile a una ordinaria vendita in cui solo l’ordine
è on line.
In entrambe le situazioni, fiscalmente
parlando, la transazione è classificata “vendita per
corrispondenza” disciplinata dall’art. 22, comma
1, n. 1, del Decreto Iva 633/72 e assimilata al commercio al
minuto. Come nel commercio al minuto, infatti, l’offerta è
fatta al pubblico e vale in modo definitivo: il cliente che ordina e
paga via web ha diritto a ricevere la merce, ovviamente secondo le
condizioni previste nell’offerta, chiunque esso sia e ovunque abbia
sede.
L’apertura dell’ e-commerce
costituisce apertura di una attività di vendita al
minuto che avviene in un negozio virtuale. L’azienda deve
attivare gli adempimenti specificamente previsti per il commercio al
minuto, salvo che non disponga già di uno o più punti
vendita e che quindi non abbia già predisposta la propria
contabilità all’uopo.
Ma
vediamo tutti gli adempimenti necessari per aprire un negozio
virtuale:
Adempimenti
Agenzia Entrate
1.1. Modello Inizio Attività
Per
avviare un’attività di e-commerce è necessario
procedere all’apertura della posizione presso l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate mediante modello AA7/AA9 entro 30 giorni
dall’inizio effettivo dell’attività, tramite invio
telematico Entratel da parte di soggetti abilitati o mediante
Comunicazione Unica (ComUnica).
Il modello AA7/AA9 contiene lo specifico riquadro «ATTIVITÀ
DI COMMERCIO ELETTRONICO» da compilare per il soggetto che
esercita attività di commercio elettronico. All’interno
dello stesso, vanno riportati i seguenti dati:
A. Indirizzo del sito Web
Se si utilizza la
rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, è
necessario indicare l’indirizzo del sito Web.
B. Internet Service Provider
- Indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete
Internet.
L’ulteriore casella “Cessazione attività di Commercio
Elettronico” dovrà essere selezionata
quando il
contribuente cesserà l’attività di e-commerce
continuando comunque ad esercitare attività rilevati ai fini
IVA.
1.2 Archivio VIES
L’art.
35 D.P.R. n. 633/72, prevede un’ulteriore adempimento per i
soggetti passivi IVA che intendono porre in essere cessioni e
acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, i quali devono
essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate a
porre in essere tali operazioni. L’autorizzazione si concretizza
con l’inserimento del soggetto autorizzato nell’archivio
VIES.
VIES è un archivio informatico – consultabile
tramite internet – che consente di verificare se il soggetto,
identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall’Italia o
da uno Stato Comunitario, è abilitato ad effettuare
operazioni intracomunitarie.
Per i soggetti che iniziano
l’attività – e che sono quindi tenuti alla presentazione
dei modelli di inizio attività individuati con i codici AA7 o
AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) – è
sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie”
l’ammontare presunto di tali operazioni.
Per i soggetti già
in possesso di partita IVA, la dichiarazione/richiesta va redatta in
carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità dell’istante stesso.L’autorizzazione si intende
accordata decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, slavo
che entro i 30 giorni venga emanato da parte dell’Agenzia un
provvedimento di diniego dell’autorizzazione.
Durante i 30
giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si
possono porre in essere operazioni intracomunitarie.
L’Agenzia
verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione
della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua
verifiche periodiche. L’autorizzazione potrà
essere
revocata in qualsiasi momento.
2. Adempimenti Registro imprese
E’ necessario provvedere all’apertura
della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione
Unica (ComUnica) con Modello I1 (imprese individuali) o S2 (società)
-
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Solo
successivamente alla presentazione del Mod. Com6Bis si procede con
l’attivazione della posizione mediante presentazione del Mod. I2
(impresa individuale) o S5 (società).
Al momento
dell’iscrizione è consigliabile valutare la possibilità
di iscrivere l’impresa individuale con qualifica di “piccolo
imprenditore” al fine di poter usufruire della riduzione sul
diritto annuale di iscrizione alla CCIAA di competenza.
3. Adempimenti Inps ed Inail
Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica
(ComUnica) con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno
della predetta Comunicazione Unica.
Invece, all’assicurazione
INAIL sono tenuti solo i soggetti che occupano lavoratori dipendenti
e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge
individua come rischiose.
4. Adempimenti comunali
In base al disposto dell’art. 68 D.Lgs. n. 59/2010, è
necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività,
alla presentazione al Comune nell’ambito del quale è
stabilita la propria sede legale del modello di comunicazione
denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA –
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ad efficacia
immediata (contenente l’indicazione del settore merceologico scelto
e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e
professionali).
5. Adempimenti
amministrativi
5.1.
Indicazioni obbligatorie all’interno del sito Web
L’articolo
35 – comma 1 – del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in
possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio
sito Web il relativo codice di partita IVA.
L’omessa indicazione
costituisce una di violazione della legge tributaria ed è
punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro
258,23 a euro 2.065,83.
In ogni caso occorre presentare al
comune ove è situata la sede dell’attività la
preventiva comunicazione di inizio attività, indicando la
persona fisica preposta, che può essere lo stesso
imprenditore, o l’amministratore della società, o altra
persona, e il settore merceologico in cui opera.
Il sito
web o la titolarità del contratto con un portale deve
appartenere all’imprenditore che effettivamente svolge l’attività
di vendita, non è ammesso il ricorso ad una società
di sola interfaccia. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di autorizzazione al comune senza che sia intervenuto
diniego, si può procedere ad avviare l’e-commerce.
E-commerce e Iva
Il venditore ha l’obbligo di
annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, in
un apposito “registro dei corrispettivi”, entro
il giorno non festivo successivo. Alla scadenza mensile o trimestrale
del pagamento dell’imposta occorre scorporare l’Iva dal totale
dei corrispettivi annotati e sommarla all’Iva dovuta per le altre
operazioni normalmente fatturate.
Non vi è obbligo di
certificazione degli incassi e pertanto non deve essere emesso né
scontrino fiscale, né ricevuta fiscale. Le vendite on line non
sono soggette neppure all’obbligo di emissione della fattura, se
non espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione. (A meno che non si tratti di
commercio elettronico diretto. Vedremo in seguito la differenza)
Il registro degli acquisti è unico ai fini
Iva,
qualsiasi scelta di suddivisione o numerazione particolare delle
fatture in entrata è legata solo ad esigenze di rilevazioni
statistiche interne all’azienda.
E-commerce con l’Ue e con i paesi terzi
Una
volta che l’azienda si è collocata sul web, le transazioni
sono aperte ai consumatori di tutti i paesi, nazionali, comunitari,
e-xtracomunitari. Se l’impresa non ha posto restrizioni alle
operazioni con l’estero, al ricevimento dell’ordine e contestuale
pagamento del bene più le spese di trasporto, l’operazione è
conclusa, al venditore non resta che l’obbligo di consegnare la
merce al cliente ovunque sia localizzato, in un paese dell’Unione
Europea o in un paese terzo.
Occorre quindi individuare la
territorialità dell’operazione per applicare la corretta
normativa fiscale, che coinvolge, oltre che l’Iva, i diritti e dazi
doganali ove previsti. La cessione a soggetti nazionali (siano essi
imprenditori o privati) va assoggettata all’aliquota Iva prevista
per il particolare bene ceduto. La cessione a un cliente residente in
uno
stato extra-Ue configura una esportazione:
l’operazione è non imponibile, scatta l’obbligo di
emissione della fattura e relativi adempimenti doganali. Occorre
predisporre la dichiarazione di esportazione su una copia della quale
la dogana di transito dovrà apporre il visto di uscita. In
genere lo spedizioniere che si occupa del trasporto cura gli
adempimenti di esportazione.
La cessione ad un cliente residente in uno stato comunitario soggetto
a Iva nel suo paese da luogo all’obbligo di emissione della fattura
senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.41, comma 1,
lettera b), del Dpr 633/72. Sarà l’acquirente, nel suo
paese, a versare l’Iva a mezzo del meccanismo del reverse charge.
Il venditore deve acquisire la corretta denominazione del cliente e
la sua partita Iva e compilare, con cadenza mensile o trimestrale a
seconda delle soglie di anno in anno previste, il modello Intrastat
da inviare on line alla sua dogana di competenza, e in cui deve
riepilogare tutte le transazioni compiute verso tutti i paesi membri
dell’Ue. La situazione si complica nel caso di cessione a un
cliente residente in uno stato comunitario soggetto privato.
Trattandosi di un privato il versamento dell’Iva fa sempre capo al
venditore, sia essa dovuta in Italia o nel singolo paese di
destinazione.
Ma Quanto costa tutto questo?
Richiedere la partita IVA non ha alcun costo. L'iscrizione alla
camera di commercio costa circa 80,00 euro/anno.
I contributi da versare all’INPS sono circa il 20% del reddito
dichiarato, fino a 43.042 euro,
ma c’è un minimo da
versare: il
minimale previsto per l’anno 2013 per i
commercianti
è di € 3.361,41 (pari a
€ 280,12 mensili).
Sulla parte eccedente i € 45.530,00 si versa il 22,84%.
Commercio elettronico diretto e Commercio elettronico indiretto:
quali sono le differenze?
P
er commercio elettronico diretto
si intende una transazione avvenuta online dove l’oggetto
dell’acquisto è un
bene immateriale ovvero
un bene che non necessita di un supporto fisico per essere
trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del
bene tramite il download.
IVA nel commercio elettronico diretto
Se a vendere è un’azienda
italiana,
indipendentemente dal fatto che l’operazione si qualifichi quale
cessione di beni o prestazione di servizi, si tratta
sempre
di un’
operazione imponibile ai fini IVA.
Secondo la legge, operazioni di commercio elettronico diretto,
non
possono considerarsi esonerate dall’obbligo di fatturazione.
Ad ogni modo, se risulta evidente che le operazioni di commercio
elettronico diretto non rientrano nella previsione applicativa
dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 quando sono effettuate nei
confronti di soggetti passivi d’imposta, sembra invece naturale la
loro inclusione nel predetto articolo nel caso in cui le stesse siano
effettuate nei confronti di privati consumatori. Vista infatti la
locuzione ampia ed onnicomprensiva dell’art. 22 «commercio al
minuto e attività assimilate»,
sembra chiara
l’intenzione del legislatore di liberare dal pesante obbligo
della fatturazione tutte le operazioni effettuate nei confronti di
consumatori privati.
Per commercio elettronico indiretto
si intendono le operazioni di vendita di
beni
materiali in quanto la
transazione commerciale
avviene per via
telematica ma il cliente
riceve
fisicamente la merce a domicilio secondo i
canali
tradizionali, ossia tramite
vettore o
spedizioniere.
IVA nel commercio elettronico indiretto
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono
assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto,
non
sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se
non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n.
633 del 1972,
né all’obbligo di certificazione
mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.