lunedì 21 ottobre 2013

I VOUCHER INPS PER IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO

I VOUCHER INPS PER IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO

La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Ma facciamo un passo indietro ed andiamo a vedere cos'è il lavoro occasionale di tipo accessorio. Quest'ultimo è una modalità di prestazione lavorativa non riconducibile ad un contratto di lavoro in quanto svolta in modo saltuario.

I soggetti tra i quali intercorre la prestazione di lavoro occasionale sono due: i committenti ovvero chi commissiona il lavoro ed il prestatore ovvero chi effettua la prestazione.
 
COMMITTENTI PRESTATORI
famiglie pensionati
enti senza scopo di lucro, soggetti non imprenditori studenti nei periodi di vacanza ovvero giovani tra i 16 e i 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di qualsialsi ordine e grado che prestino il proporio lavoro nei periodi delle vacanze natalizie (1° dicembre – 10 gennaio), della vacanze pasquali e delle vacanza estive (1° giugno – 30 settembre) oppure i sabati o le domeniche oltre che nei periodi compatibili con gli impegni scolastici (gli studenti universitari possono svolgere lavoro occasonale in ogni periodo dell'anno)
imprese familiari percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassaintegrati, titolari di indennità di discoccupazione)
imprenditori di tutti i settori lavoreatori part-time
committenti pubblici prestatori extracomunitari purchè in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgmento dell'attività lavorativa


 Le attività lavorative che possono essere svolte si estendono a tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Ma ora andiamo ad approfondire il sistema dei “buoni” e vediamo come funziona..

Il pagamento delle prestazioni suddette (occasionali di tipo accessorio) viene attraverso il meccanismo del “buoni”, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto di un voucher da 10,00 € sarà quindi di 7,50 € e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione.

Se, ad esempio, volessimo corrispondere ad un prestatore per il suo lavoro di ore 8 un totale netto di 60 €, dovremmo consegnargli 8 buoni da 10 € che al committente costeranno quindi 80 €.

Sono, inoltre, disponibili buoni “multipli”, del valore di 50 euro equivalente a 5 buoni non separabili oppure un buono di 20 euro pari a 2 buoni non separabili fino ad una valore non separabile di € 500

La tabella seguente va a riassumere brevemente il trattamento economico totale che può essere corrisposto tramite questa procedura:

TRATTAMENTO ECONOMICO
Regola generale I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5000€ netti (6666€ lordi) per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (per ogni committtente non si possono superare i 2000€ netti ovvero 2666€ lordi)
Percettori di misure di sostegno al reddito Non possono superare il limite economico di 3000€ nette per anno solare (4000€lordi)


Il committente avrà l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso committente.
L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Ma io committente mi chiedo, dove posso trovare questi Voucher? Devo adempiere a qualche obbligo di comunicazione prima di “ingaggiare” il mio prestatore?

Per rispondere a tali domande vi propongo delle tabelle riassuntive...

 
DOVE ACQUISTARE I VOUCHER
Distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS in questo caso il committente dovrà versare su un apposito conto corrente postale l'importo totale dei buoni che intende prelevare (dopo averne controllato la disponibilità presso la sede del ritiro)
Modalità di acquisto telematico bisogna accedere al sito www.inps.it, nella sezione Servizi on-line/per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/accesso ai servizi. Il versamento per l'acquisto può essere fatto anche tramite pagamento on-line.
Aquisto presso rivenditori di generi di monopolio autorizzati il committente può recarsi presso un tabaccaio autorizzato presentando il proprio codice fiscale o la carta di indentità elettronica. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1000 € di buoni o, nello stesso giorno, fino a 2000€ (verrà pagata una commissione di 1€ al tabaccaio per il servizio)
Presso gli sportelli bancari Presentando sempre il documento di cui sopra, per l'acquisto dei voucher è dovuta una commissione di 1 € per operazione e possono essere acquistati fino ad € 5000 di buoni lavoro in una sola operazione.
Uffici postali Presentando il documento di cui sopra oppure comunicando la P.iva della società. Per l'acquisto è prevista una commissione di € 2,5 +IVA. Limite giornaliero di acquisto € 5000.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Prima dell'inizio della prestazione (anche il giorno stesso) Deve comunicare all'INPS tramite Call center oppure tramite il sito o ancora recandosi presso la sede INPS i propri dati nonché i dati del prestatore ed il periodo di effettiva prestazione dell'attività
La comunicazione è obbligatoria e necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi


Una volta portata a termine la prestazione, il lavoratore potrà incassare la somma netta dei voucher presso lo stesso soggetto che ha erogato il voucher al committente:
  • se il voucher è stato acquistato presso le sedi INPS, il prestatore avrà tempo 24 mesi per incassarlo presso tutti gli uffici postali nazionali
  • se il voucher è stato emesso da rivenditori di generi di monopolio autorizzati, possono essere riscossi nella relativa “rete tabaccai” del secondo giorno successivo alla fine della prestazione
  • se il voucher è stato emesso telematicamente la riscossione può avvenire tramite INPS card o bonifico
  • i voucher acquistati presso sportelli bancari possono essere riscossi, dopo 24 ore dal termine della prestazione, presso lo stesso circuito bancario
  • Presso gli uffici postali è possibile riscuotere i buoni a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dall'emissione.

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