I VOUCHER INPS PER IL
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSIORIO
La Riforma del mercato del
lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle
prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando
all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo
l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Ma facciamo un passo
indietro ed andiamo a vedere cos'è il lavoro occasionale
di tipo accessorio. Quest'ultimo è una modalità
di prestazione lavorativa non riconducibile ad un contratto di lavoro
in quanto svolta in modo saltuario.
I soggetti tra i quali
intercorre la prestazione di lavoro occasionale sono due: i
committenti ovvero chi commissiona il lavoro ed il prestatore ovvero
chi effettua la prestazione.
COMMITTENTI | PRESTATORI |
famiglie | pensionati |
enti senza scopo di lucro, soggetti non imprenditori | studenti nei periodi di vacanza ovvero giovani tra i 16 e i 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di qualsialsi ordine e grado che prestino il proporio lavoro nei periodi delle vacanze natalizie (1° dicembre – 10 gennaio), della vacanze pasquali e delle vacanza estive (1° giugno – 30 settembre) oppure i sabati o le domeniche oltre che nei periodi compatibili con gli impegni scolastici (gli studenti universitari possono svolgere lavoro occasonale in ogni periodo dell'anno) |
imprese familiari | percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassaintegrati, titolari di indennità di discoccupazione) |
imprenditori di tutti i settori | lavoreatori part-time |
committenti pubblici | prestatori extracomunitari purchè in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgmento dell'attività lavorativa |
Le attività
lavorative che possono essere svolte si estendono a tutti i
settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.
Ma ora
andiamo ad approfondire il sistema dei “buoni” e vediamo come
funziona..
Il
pagamento delle prestazioni suddette (occasionali di tipo accessorio)
viene attraverso il meccanismo del “buoni”, il cui valore
nominale è pari a 10 euro.
Il
valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al
13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata
sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in
favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un
compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari
al 5%.
Il
valore netto di un voucher da 10,00 € sarà quindi di 7,50 €
e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione.
Se, ad
esempio, volessimo corrispondere ad un prestatore per il suo lavoro
di ore 8 un totale netto di 60 €, dovremmo consegnargli 8 buoni da
10 € che al committente costeranno quindi 80 €.
Sono,
inoltre, disponibili buoni “multipli”, del valore di 50 euro
equivalente a 5 buoni non separabili oppure un buono di 20 euro pari
a 2 buoni non separabili fino ad una valore non separabile di € 500
La
tabella seguente va a riassumere brevemente il trattamento economico
totale che può essere corrisposto tramite questa procedura:
TRATTAMENTO ECONOMICO | |
Regola generale | I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5000€ netti (6666€ lordi) per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti (per ogni committtente non si possono superare i 2000€ netti ovvero 2666€ lordi) |
Percettori di misure di sostegno al reddito | Non possono superare il limite economico di 3000€ nette per anno solare (4000€lordi) |
Il
committente avrà l'obbligo di verificare il non superamento
del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà
richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non
superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher
riscossi nell'anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso
committente.
L'acquisizione
di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente
ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di
carattere sanzionatorio.
Ma io
committente mi chiedo, dove posso trovare questi Voucher? Devo
adempiere a qualche obbligo di comunicazione prima di “ingaggiare”
il mio prestatore?
Per
rispondere a tali domande vi propongo delle tabelle riassuntive...
DOVE ACQUISTARE I VOUCHER | |
Distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS | in questo caso il committente dovrà versare su un apposito conto corrente postale l'importo totale dei buoni che intende prelevare (dopo averne controllato la disponibilità presso la sede del ritiro) |
Modalità di acquisto telematico | bisogna accedere al sito www.inps.it, nella sezione Servizi on-line/per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/accesso ai servizi. Il versamento per l'acquisto può essere fatto anche tramite pagamento on-line. |
Aquisto presso rivenditori di generi di monopolio autorizzati | il committente può recarsi presso un tabaccaio autorizzato presentando il proprio codice fiscale o la carta di indentità elettronica. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1000 € di buoni o, nello stesso giorno, fino a 2000€ (verrà pagata una commissione di 1€ al tabaccaio per il servizio) |
Presso gli sportelli bancari | Presentando sempre il documento di cui sopra, per l'acquisto dei voucher è dovuta una commissione di 1 € per operazione e possono essere acquistati fino ad € 5000 di buoni lavoro in una sola operazione. |
Uffici postali | Presentando il documento di cui sopra oppure comunicando la P.iva della società. Per l'acquisto è prevista una commissione di € 2,5 +IVA. Limite giornaliero di acquisto € 5000. |
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE | |
Prima dell'inizio della prestazione (anche il giorno stesso) | Deve comunicare all'INPS tramite Call center oppure tramite il sito o ancora recandosi presso la sede INPS i propri dati nonché i dati del prestatore ed il periodo di effettiva prestazione dell'attività |
La comunicazione è obbligatoria e necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi |
Una
volta portata a termine la prestazione, il lavoratore potrà
incassare la somma netta dei voucher presso lo stesso soggetto che ha
erogato il voucher al committente:
- se il voucher è stato acquistato presso le sedi INPS, il prestatore avrà tempo 24 mesi per incassarlo presso tutti gli uffici postali nazionali
- se il voucher è stato emesso da rivenditori di generi di monopolio autorizzati, possono essere riscossi nella relativa “rete tabaccai” del secondo giorno successivo alla fine della prestazione
- se il voucher è stato emesso telematicamente la riscossione può avvenire tramite INPS card o bonifico
- i voucher acquistati presso sportelli bancari possono essere riscossi, dopo 24 ore dal termine della prestazione, presso lo stesso circuito bancario
- Presso gli uffici postali è possibile riscuotere i buoni a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dall'emissione.
Nessun commento:
Posta un commento