giovedì 30 gennaio 2014

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMAENTO

Hai ricevuto una cartella di pagamento da parte di Equitalia? Sai di aver mancato qualche pagamento ad hai paura di dover pagare tre volte tanto a causa di interessi e sanzioni?
Ebbene non disperare, la nuova legge di Stabilità porta delle agevolazioni che fanno al caso tuo...
Entro il 28/02/2014 infatti è possibile definire, in maniera agevolata, i debiti che risultano non solo dalle cartelle di pagamento ma anche delle somme iscritte a ruolo affidate all'agente della riscossione da parte di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, non oltre il 30/10/2013.
Ma facciamo un po' più di chiarezza ed andiamo ad analizzare le varie caratteristiche di questa “rottamazione”.
Come prima cosa vediamo qual'è l'OGGETTO dell'agevolazione:
    1. Atti ammessi al beneficio
  • cartelle di pagamento relative a ruoli emessi da uffici dello Stato, agenzie fiscali (es. Agenzia delle Entrate), regioni, provincie e comuni ed affidati in carico all'Agente delle riscossione (Equitalia) entro il 31/10/2013.
  • avvisi di accertamento esecutivi in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA affidati all'Agente della riscossione fino al 31/10/2013
  • avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ed affidati ad Equitalia fino al 31/10/2013
  • ruoli ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ed avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, atti per i quali il contenzioso è in corso ma con affidamento in carico all'Agente delle riscossione entro il 31/10/2013
  • Nelle agevolazioni sono compresi anche il bollo auto e le multe per violazione del codice della strada
    1. Atti esclusi dal beneficio
    • Somme dovute a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti
    • avvisi di recupero per crediti vantati dall'INPS
    • crediti di natura previdenziale ed assistenziale
    • ruoli emessi per premi INAIL
    • cartelle di pagamento e ruoli emessi per somme dovute a titolo diverso dai crediti fiscali ammessi (contributi INPS, contributi a casse professionali ecc..)
    • Atti di cui al punto 1) ma consegnati in data successiva al 31/10/2013
    • somme dovute a seguito di avviso bonario
    • tributi locali non riscossi da Equitalia

Per quanto concerne gli atti compresi nel beneficio l'agevolazione prevede la possibilità di versare le somme dovute al NETTO di INTERESSI DI MORA ed INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO.

Ma come fare per venire a conoscenza degli eventuali ruoli iscritti agli uffici dell'Agente della riscossione per conto nostro?
Basta recarsi presso gli uffici Equitalia più vicini e richiedere un “Estratto di Ruolo” ovvero una sorta di elenco che riepiloga tutte le cartelle (anche non ancora notificate) e tutti gli importi dovuti comprese sanzioni, aggi e spese varie di notifica.

Come procedere una volta richiesto l'estratto di ruolo?
Una volta a conoscenza degli importi dovuti dobbiamo verificare le somme sanabili con l'agevolazione, bisognerà quindi verificare che gli importi siano stati iscritti a ruolo prima del 31/10/2013.
Dalle somme agevolabili bisognerà poi sottratte gli interessi di mora (pari al 5,2233% dalla data di notifica alla data del pagamento) e per ritardata iscrizione a ruolo (pari al 4% annuo calcolati dal giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento alla data di consegna del ruolo a Equitalia).
Il versamento deve essere INTERGALE ed effettuato entro il 28/02/2014 in unica soluzione direttamente presso la cassa degli Uffici Equitalia oppure con modello F35 indicando “DEFINIZIONE RUOLI-L.S.2014”.


Schematicamente....

  
COSA SI PAGA COSA NON SI PAGA QUANDO COME




imposte pretese interessi di mora entro il 28/02/2014 alla cassa
sanzioni interessi per tardiva iscrizione a ruolo
modello F35
aggi di riscossione


spese di notifica


spese di procedure





N.B: la procedura si applica anche nel caso di rateazione in corso; tuttavia, in tal caso, è richiesto l'intervento dell'Agente della riscossione che deve indicare lo sgravio dell'importo dovuto a titolo di interessi e deve indicare l'esatta somma che il contribuente deve versare.




mercoledì 8 gennaio 2014

MINI-IMU

La Mini-Imu

Cari contribuenti iniziamo a prepararci psicologicamente, il 24 gennaio scade il termine per il pagamento della tanto discussa "MINI-IMU" ed anche chi pensava di aver scampato il pagamento dell'acconto IMU nell'anno 2013 ecco che si trova, con il nuovo anno, a doverne versare il saldo...
Sto parlando dei detentori di abitazione principale, unità immobiliari equiparate o assimilate a quet'ultima, detentori di terreni agricoli e di fabbricati rurali ad uso strumentale...se risidete in uno dei tanti comuni italiani che nel corso del 2013 avevano optato per l'aumento dell'aliquota base (originariamente 4 per mille) ecco che tocca proprio a voi recarvi in banca per il pagamento...

Ma vediamo a quanto ammonta e come si calcola la Mini-Imu...

Il termine originario era il 16 Gennaio, differito e modificato dal comma 680 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (famosa legge di Stabilità) e portato all'effettivo termine del 24 Gennaio 2014.
Il saldo IMU per i contrubienti di cui detto sopra, ammonta al 40% della differenza positiva tra:
  • l'ammontare dell'imposta risultante dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate e confermate dal Comune per l'anno 2013 
  • l'ammontare dell'imposta risultante dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile
Pertanto, non dovranno versare nulla e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata IMU 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l'aliquota e la detrazione base prevista dalla legge.

Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato una maggiore aliquota per l'anno 2013, ecco che il versamento è d'obbligo.

Facciamo un esmpio pratico del calcolo:

Immobile (abitazione principale) cat. A/2 con garage (pertinenza) sito nel Comune di Mira (VE) il quale nel corso del 2013 ha aumento l'aliquota base dal 4 per mille al 4.4 per mille.

- IMU 2013: Rendita catastale non rivalutata (abitazione+pertinenza) = 1500€

1500€ * 1,05 (rivalutazione 5%) = 1575 € * 160 (moltiplicatore) = 252.000 € * 0,0044 = 1.108,80 € - 200 € (detrazione prima casa) = 908,80€

- IMU con aliquota originaria (4 per mille)

1500€ * 1,05 = 1575 € * 160 = 252.000 * 0,004 = 1.008,00€ - 200 = 808,00 €

- Differenza tra i due rissultati :

908,80€ - 808,00 = 100,80 €

- MINI IMU (40% della differenza)

100,80 * 0,40 = 40,32 €

 Ecco che il contribuente mirese andrà a versare 40,32 € con F24 il giorno 24/01/2014 con codice tributo 3912